Convenzione ILO C137 del 06 giugno 1973
ID 14483 | 07.09.2021
Convenzione ILO C137 Lavoro nei porti, 1973.
Ginevra, 06 giugno 1973
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione; Considerato che i metodi di manutenzione dei porti si sono modificati e continuano a subire importanti modifiche - per esempio in seguito all’adozione di unità di carico, alla introduzione delle tecniche di trasbordo orizzontale (roll-on / roll-off), alla accresciuta meccanizzazione ed automatizzazione -, mentre si manifestano nuove tendenze nel movimento delle merci; che tali modifiche rischiano di accentuarsi ancor più in avvenire; Considerato che questi cambiamenti, accelerando il trasporto delle merci, riducendo il tempo di sosta delle navi nei porti e diminuendo le spese di trasporto, possono andare a beneficio della economia del paese interessato nel suo complesso e contribuire ad aumentare il livello di vita; Considerato che questi cambiamenti hanno anche notevoli ripercussioni sul livello dell’impiego nei porti e sulle condizioni di lavoro e di vita dei portuali, e che si dovrebbero adottare provvedimenti per evitare o ridurre i problemi che ne derivano; Considerato che i lavoratori dei porti dovrebbero partecipare ai benefici rappresentati dai nuovi metodi di manutenzione e che quindi lo studio e l’introduzione di questi metodi dovrebbero essere completati dall’elaborazione e dall’adozione di disposizioni tendenti a migliorare in modo durevole la loro situazione con mezzi quali la regolarizzazione del posto di lavoro e la stabilizzazione del reddito, e con altri provvedimenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro degli interessati, nonché alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei porti; Avendo deciso di adottare varie disposizioni relative alle ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione (depositi merci), che costituiscono il quinto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosettantatré, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sul lavoro nei porti, 1973.
Articolo 1
1. La Convenzione si applica alle persone disponibili, in modo regolare, per un lavoro di scaricatore che traggono da questo lavoro il loro principale reddito annuo.
2. Ai fini della presente convenzione, i termini «scaricatori» e «lavoro nei porti» indicano persone ed attività definite tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale. Le organizzazioni di imprenditori e di lavoratori interessate devono essere consultate all’atto della elaborazione e della revisione di queste definizioni, oppure prendervi parte in qualsiasi altro modo; si dovrà inoltre tener conto dei nuovi metodi di manutenzione e delle loro ripercussioni sulle varie mansioni degli scaricatori.
Articolo 2
1. Spetta alla politica nazionale sollecitare tutti gli ambienti interessati affinché venga assicurato agli scaricatori, nella misura del possibile, un posto di lavoro stabile o regolare.
2. Si dovrà comunque assicurare agli scaricatori un periodo minimo di lavoro o un reddito minimo, il cui ammontare e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese e del porto interessati.
Articolo 3
1. Saranno istituiti e tenuti aggiornati dei registri per tutte le categorie professionali di scaricatori di porto, secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in materia di lavoro nei porti.
3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a lavorare secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.
Articolo 4
1. Gli effettivi dei registri verranno periodicamente rivisti allo scopo di fissarli ad un livello corrispondente alle necessità del porto.
2. Qualora si renderà necessaria una riduzione degli effettivi di un registro, verrà presa ogni misura opportuna per prevenire od attenuare ogni effetto pregiudizievole agli scaricatori di porto.
Articolo 5
Allo scopo di trarre dai nuovi metodi di manutenzione i maggiori benefici sociali, spetta alla politica nazionale stimolare gli imprenditori o le loro organizzazioni, da un lato, e le organizzazioni di lavoratori, dall’altro, a collaborare per il miglioramento della produttività nei porti, con il concorso, all’occorrenza, delle autorità competenti.
Articolo 6
I Membri faranno in modo di applicare agli scaricatori di porto norme adeguate in materia di sicurezza, igiene, benessere e formazione professionale dei lavoratori.
Articolo 7
Nella misura in cui tali norme non verranno applicate mediante contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate tramite la legislazione nazionale.
Articolo 8
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 9
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 10
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, nelle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 11
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Articolo 12
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 13
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 14
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di un Membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 10 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.
Articolo 15
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 24 Luglio 1975