Convenzione ILO C129 del 09 giugno 1969
ID 14441 | 01.09.2021
Convenzione ILO C129 Ispezione del lavoro (agricoltura), 1969.
Ginevra, 04 giugno 1969
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1969 nella la sua cinquantatreesima sessione; Preso atto dei termini delle convenzioni internazionali del lavoro esistenti concernenti l’ispezione del lavoro, quali la convenzione sulla ispezione del lavoro, 1947, che si applica all’industria ed al commercio, nonché la convenzione sulle piantagioni, 1958, che si applica ad un tipo particolare di aziende agricole; Considerato che è auspicabile adottare oggi norme internazionali sull’ispezione del lavoro nell’agricoltura, in genere; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’ispezione del lavoro in agricoltura, tema che costituisce il punto quarto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo stabilito che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta oggi, venticinque giugno millenovecentosessantanove, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969.
Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, il termine «azienda agricola» sta a designare quelle aziende o parte di esse aventi come oggetto la coltivazione, l’allevamento, la silvicoltura, l’orticoltura, la trasformazione primaria di prodotti agricoli da parte del conduttore, o qualsiasi altra forma di attività agricola.
2. Se necessario, la competente autorità determinerà, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori interessati, ove ve ne siano, la linea di demarcazione fra agricoltura da un lato, e industria e commercio dall’altro, affinché nessuna azienda agricola sfugga al sistema nazionale di ispezione del lavoro.
3. Ove non sia certa l’applicazione della convenzione ad una azienda o parte di essa, l’autorità competente sarà chiamata a dirimere la questione.
Articolo 2
Nella presente convenzione, il termine «disposizioni di legge» sta ad indicare oltre alla legislazione, le sentenze arbitrali ed i contratti collettivi aventi forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro sono chiamati ad assicurare l’applicazione.
Articolo 3
Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione deve disporre di un sistema d’ispezione del lavoro in agricoltura.
Articolo 4
Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sarà applicato a quelle aziende agricole che occupano lavoratori salariati o apprendisti, qualunque siano le modalità ed il tipo della loro remunerazione, la forma o la durata del loro contratto.
Articolo 5
1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può, con una dichiarazione che accompagni la sua ratifica, impegnarsi ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o più delle seguenti categorie di persone che lavorino in aziende agricole:
a) fittavoli che non impieghino mano d’opera esterna, mezzadri e analoghe categorie di lavoratori agricoli;
b) persone associate alla gestione di un’azienda collettiva, quali i membri di una cooperativa;
c) membri della famiglia del conduttore quali definiti dalla legislazione nazionale.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà in seguito trasmettere al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione con cui si impegna ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o più delle categorie di persone enumerate nel precedente paragrafo che non siano già state menzionate in una dichiarazione antecedente.
3. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovrà indicare, nei rapporti che è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, in che misura ha attuato o intende attuare le disposizioni della convenzione relative a quelle categorie di persone enumerate nel paragrafo 1 di cui sopra che non abbiano fatto oggetto di simili dichiarazioni.
Articolo 6
1. Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sarà tenuto a:
a) garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori nello esercizio della loro professione, quali le disposizioni concernenti la durata del lavoro, i salari, il riposo settimanale e le ferie, la sicurezza, l’igiene ed il benessere, l’impiego delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonché altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono chiamati a garantire l’applicazione di dette disposizioni;
b) fornire informazioni e consigli tecnici a imprenditori e lavoratori circa i mezzi più validi per osservare le disposizioni di legge;
c) attirare l’attenzione della competente autorità sulle anomalie o abusi non specificatamente sanati dalle disposizioni di legge esistenti e sottoporre le proposte per un miglioramento della legislazione vigente.2. La legislazione nazionale può affidare agli ispettori del lavoro in agricoltura funzioni di assistenza o controllo riguardanti l’applicazione di disposizioni di legge relative alle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie.
3. Qualora altre funzioni siano affidate agli ispettori del lavoro in agricoltura, queste non debbono ostacolare l’esercizio dei loro compiti principali né pregiudicare in alcun modo l’autorità o la imparzialità loro necessarie nei confronti di imprenditori e lavoratori.
Articolo 7
1. Per quanto compatibile con la prassi amministrativa del Membro, l’ispezione del lavoro in agricoltura sarà posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un organo centrale.
2. Ove si tratti di uno Stato federativo, l’espressione «organo centrale» può designare un organo centrale o a livello federale, o a livello di un’entità costituente federata.
3. L’ispezione del lavoro in agricoltura potrà essere ad esempio assicurata da:
a) un unico organo di ispezione del lavoro, competente per tutti i rami dell’attività economica;
b) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione funzionale mediante l’adeguata formazione degli ispettori destinati ad esercitare le loro funzioni in agricoltura;
c) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione istituzionale mediante la creazione di un servizio tecnicamente qualificato i cui agenti eserciterebbero le loro funzioni in agricoltura;
d) un ispettorato specializzato, incaricato di svolgere le proprie funzioni in agricoltura, la cui attività sarebbe tuttavia posta sotto il controllo di un organo centrale avente le medesime prerogative, in materia di ispezione del lavoro in altri settori dell’attività economica quali l’industria, i trasporti ed il commercio.
Articolo 8
1. Gli addetti all’ispezione del lavoro in agricoltura debbono essere funzionari pubblici con statuto e condizioni di servizio tali da assicurare loro stabilità di impiego e indipendenza rispetto a cambiamenti di governo e ad indebite ingerenze esterne.
2. Ove conforme alle leggi o alla prassi del Paese, il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura di ciascun Membro potrà includere agenti o rappresentanti delle organizzazioni professionali con compiti complementari a quelli dei funzionari pubblici; tali agenti o rappresentanti dovranno beneficiare di garanzie riguardo alla stabilità delle loro funzioni ed essere al riparo da qualsiasi indebita ingerenza esterna.
Articolo 9
1. Fatte salve le disposizioni previste per legge per le assunzioni nel pubblico impiego, gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno unicamente reclutati in base all’attitudine dei candidati ad adempiere i compiti che verrebbero loro demandati.
2. Gli strumenti di verifica di tale attitudine saranno stabiliti dalle competenti autorità.
3. Gli ispettori del lavoro in agricoltura riceveranno un’adeguata formazione ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, e dei corsi dovranno essere istituiti per assicurare loro un buon perfezionamento.
Articolo 10
I servizi di ispezione del lavoro in agricoltura potranno impiegare sia donne che uomini; ove necessario, particolari compiti potranno rispettivamente essere affidati ad ispettori o ad ispettrici.
Articolo 11
Ciascun Membro dovrà adottare le necessarie disposizioni onde assicurare che specialisti e tecnici qualificati in grado di concorrere alla soluzione di problemi richiedenti particolari cognizioni tecniche, collaborino all’assolvimento dei compiti di ispezione del lavoro in agricoltura, in base ai criteri meglio rispondenti alle esigenze nazionali.
Articolo 12
1. Le competenti autorità dovranno adottare le misure più appropriate onde favorire un’effettiva collaborazione tra i servizi di ispezione del lavoro in agricoltura e gli uffici governativi, gli enti pubblici o gli istituti autorizzati eventualmente chiamati a svolgere analoghe attività.
2. Ove le circostanze lo impongano, le competenti autorità potranno demandare, a titolo ausiliare, taluni compiti di ispezione, a livello regionale o locale, a determinati uffici governativi o enti pubblici, o associare questi ultimi a tali compiti, nella misura in cui l’applicazione dei princìpi previsti dalla presente convenzione non ne sia inficiata.
Articolo 13
Le competenti autorità dovranno adottare le misure più appropriate onde favorire la collaborazione fra funzionari dell’ispettorato del lavoro in agricoltura, datori di lavoro e lavoratori, o loro organizzazioni, ove ne esistano.
Articolo 14
Disposizioni dovranno essere prese affinché il numero di ispettori del lavoro in agricoltura sia sufficiente ad assicurare un efficiente servizio e sia fissato tenuto conto:
a) della portata dei compiti da assolvere e, in particolare:
i) del numero, del tipo, della portata e della collocazione delle aziende agricole soggette ad ispezione;
ii) del numero e della diversità di categorie di persone impiegate in tali aziende;
iii) della molteplicità e complessità di disposizioni di legge da far rispettare;
b) degli strumenti a disposizione degli ispettori;
c) delle condizioni pratiche necessarie per effettuare efficacemente le ispezioni.
Articolo 15
Le competenti autorità dovranno prendere le necessarie misure onde mettere a disposizione degli ispettori del lavoro in agricoltura:
a) uffici locali di ispettorato attrezzati in maniera consona alle esigenze del servizio, accessibili, nei limiti del possibile, a tutti gli interessati, e siti in zone scelte in funzione dell’ubicazione delle aziende agricole e dei mezzi di comunicazione esistenti;
b) i mezzi di trasporto necessari all’esercizio delle loro funzioni, ove non esistano adeguati mezzi di trasporto pubblico.
2. Le competenti autorità dovranno prendere le misure necessarie onde rimborsare agli ispettori del lavoro in agricoltura tutte le spese di viaggio e le spese accessorie indispensabili all’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 16
1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura, muniti di pezze giustificative delle loro funzioni, saranno autorizzati a:
a) penetrare liberamente, senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nei luoghi, di lavoro soggetti ad ispezione;
b) penetrare di giorno in qualsiasi locale che abbiano un valido motivo di ritenere soggetto a controllo da parte dell’ispettorato;
c) procedere ad esami, controlli o inchieste che ritengano necessari onde verificare che siano effettivamente rispettate le disposizioni di legge vigenti e, in particolar modo:
i) interrogare, o da soli, o alla presenza di testimoni, il datore di lavoro, il personale dell’impresa o qualunque altra persona che si trovi nell’azienda, sulle varie materie relative all’applicazione delle disposizioni di legge;
ii) chiedere, secondo le modalità previste per legge, visione di tutti i libri, registri e altri documenti la cui tenuta è prescritta dalla legislazione in materia di condizioni di lavoro e di vita, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni di legge, trarne copia o estratti;
iii) prelevare ed asportare, a scopo di analisi, campioni di prodotti, materie e sostanze utilizzate o manipolate, a condizione che il datore di lavoro o chi per lui sia stato avvisato che dei prodotti, materie o sostanze sono stati a tal fine prelevati ed asportati.
2. Gli ispettori non potranno penetrare, in virtù dei comma a) e b) del precedente paragrafo, nell’abitazione privata del conduttore di una azienda agricola, a meno che non ne abbiano ottenuto l’autorizzazione o che non siano muniti di una speciale autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.
3. Gli ispettori dovranno, al momento dell’ispezione, informare della loro presenza il datore di lavoro, o chi per lui, come pure i lavoratori od i loro rappresentanti, a meno che non ritengano di pregiudicare, con tale avviso, l’efficacia del controllo.
Articolo 17
I servizi dell’ispettorato del lavoro in agricoltura saranno associati, nei casi e termini previsti dalle competenti autorità, all’opera di controllo preventivo di nuovi impianti, nuove sostanze e nuove tecniche di manipolazione o trasformazione dei prodotti suscettibili di costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.
Articolo 18
1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno autorizzati ad adottare misure destinate ad eliminare eventuali difetti constatati in impianti, sistemi o metodi di lavoro di aziende agricole, ivi compreso l’utilizzo di sostanze pericolose, e che ritengano costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.
2. Onde essere in grado di adottare simili misure, gli ispettori del lavoro potranno, fatto salvo il ricorso giudiziario o amministrativo eventualmente previsto dalla legge, ordinare o far ordinare che:
a) siano apportate a impianti, locali, attrezzi, macchinari o apparecchiature, entro determinati termini, le modifiche atte ad assicurare la rigorosa applicazione delle disposizioni di legge concernenti la salute e la sicurezza;
b) siano prese misure immediatamente esecutorie, che possono giungere sino alla cessazione dell’attività, in caso di pericolo impellente per la salute e la sicurezza.
3. Ove la procedura contemplata dal paragrafo 2 di cui sopra non fosse compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria di un membro, gli ispettori potranno adire l’autorità competente affinché formuli delle ingiunzioni o faccia adottare misure immediatamente esecutive.
4. I difetti constatati dall’ispettore nel corso della visita ad una azienda, così come le misure ordinate in applicazione del paragrafo 2, o sollecitate in applicazione del paragrafo 3, dovranno essere immediatamente portate all’attenzione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori.
Articolo 19
1. L’ispettorato del lavoro in agricoltura dovrà essere informato degli infortuni sul lavoro nonché dei casi di malattia professionale sopraggiunti nel settore agricolo, nei casi e nei termini prescritti dalla legge nazionale.
2. Nella misura del possibile, gli ispettori del lavoro saranno associati a qualsiasi inchiesta in loco riguardante le cause di infortuni o di gravi malattie professionali, in particolare quando trattasi di infortuni o di malattie che abbiano determinato la morte o causato un certo numero di vittime.
Articolo 20
Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, gli ispettori del lavoro in agricoltura:
a) non potranno avere un qualsiasi interesse, diretto o indiretto, nelle aziende poste sotto il loro controllo;
b) saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali e precise misure disciplinari, a non rivelare mai, neanche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o commerciali o le tecniche di lavorazione di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;
c) dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi denuncia che segnali loro eventuali difetti, pericoli nelle tecniche di lavorazione o infrazioni delle disposizioni di legge, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro, o a chi per lui, di aver proceduto ad un’ispezione a seguito di denuncia.
Articolo 21
Le aziende agricole dovranno essere ispezionate tanto spesso e meticolosamente quanto necessario per assicurare l’effettiva applicazione delle relative norme di legge.
Articolo 22
1. Chiunque violi o trascuri di ottemperare alle disposizioni di legge la cui applicazione è soggetta a controllo da parte degli ispettori del lavoro in agricoltura è immediatamente perseguibile penalmente o civilmente, senza alcun preavviso. La legge nazionale può tuttavia contemplare delle eccezioni per quei casi in cui il preavviso deve essere dato al fine di rimediare alla situazione contingente o adottare misure preventive.
2. Gli ispettori del lavoro avranno facoltà di decidere se dare avvertimenti o consigli anziché intentare o sollecitare azioni legali.
Articolo 23
Qualora gli ispettori del lavoro in agricoltura non siano essi stessi abilitati ad intentare procedimenti penali, essi potranno deferire direttamente all’autorità investita di tale potere i verbali constatanti violazioni alle disposizioni di legge.
Articolo 24
Appropriate sanzioni per violazione delle disposizioni di legge la cui applicazione è soggetta al controllo di ispettori del lavoro in agricoltura e per ostruzione contro detti ispettori nell’esercizio delle loro funzioni saranno contemplate dalla legge nazionale ed effettivamente applicate.
Articolo 25
1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell’ispettorato, secondo i casi, saranno tenuti a sottoporre all’ufficio centrale dello ispettorato rapporti periodici sui risultati della loro attività in agricoltura.
2. Tali rapporti saranno redatti nei termini prescritti dall’ufficio centrale dell’ispettorato e tratteranno temi di volta in volta indicati da detto ufficio; essi saranno inoltrati con una frequenza almeno pari a quella prescritta dall’ispettorato centrale e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.
Articolo 26
1. L’ispettorato centrale pubblicherà un rapporto annuale sulla attività dei servizi di ispettorato in agricoltura sia sotto forma di un rapporto a se stante, sia come parte del suo rapporto annuo generale.
2. Tali rapporti annui saranno pubblicati a debite scadenze, in ogni caso mai superiori ai dodici mesi, a partire dalla fine dell’anno cui si riferiscono.
3. Copie dei rapporti annui saranno inoltrate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro entro tre mesi dalla loro pubblicazione.
Articolo 27
I rapporti annui pubblicati dall’ispettore centrale verteranno in particolare sui seguenti punti, nella misura in cui essi ricadranno sotto il controllo di detto ispettorato:
a) leggi e regolamenti di competenza dell’ispettorato del lavoro in agricoltura;
b) personale dell’ispettorato del lavoro in agricoltura;
c) statistiche delle aziende agricole sottoposte a controllo da parte dell’ispettorato e numero di addetti di tali aziende;
d) statistiche delle visite di ispezione;
e) dati statistici sulle infrazioni commesse e le sanzioni inflitte;
f) dati statistici sugli infortuni sul lavoro e loro cause;
g) dati statistici sulle malattie professionali e loro cause;
Articolo 28
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 29
1. La presente convenzione sarà unicamente vincolante per i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che la ratifica di due membri sarà stata registrata dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 30
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni di cui al precedente paragrafo non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo dovrà ritenersi vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, secondo i termini previsti dal presente articolo.
Articolo 31
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli da parte dei membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale attirerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.
Articolo 32
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché ne prenda atto, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati esaurienti in merito agli strumenti di ratifica ed alle denunce da lui registrati in conformità con i precedenti articoli.
Articolo 33
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se la questione della sua totale o parziale revisione debba essere iscritta all’ordine del giorno della Conferenza.
Articolo 34
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione comportante una revisione, determinerà di diritto, nonostante l’articolo 30 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante una revisione sia già in vigore;
b) dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante una revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e portata per quei Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.
Articolo 35
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 19 Gennaio 1972