Convenzione ILO C124 del 02 giugno 1965
ID 14435 | 30.08.2021
Convenzione ILO C124 Esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965.
Ginevra, 02 giugno 1965
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965, nella sua quarantanovesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all’esame medico attitudinale degli adolescenti per l’impiego in lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Rilevato che la convenzione sull’esame medico degli adolescenti (industria), 1946, che si applica alle miniere, prevede che i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non potranno essere ammessi al lavoro da parte di una impresa industriale se non sono stati riconosciuti idonei all’impiego al quale essi saranno adibiti a seguito di un esame medico approfondito; che l’impiego di un fanciullo e di un adolescente di età inferiore ai 18 anni non potrà essere prolungato se non attraverso il rinnovo dell’esame medico ad intervalli che non oltrepassano un anno e che la legislazione nazionale dovrà prevedere disposizioni per gli esami medici supplementari; Rilevato che la convenzione dispone inoltre che, per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l’esame medico attitudinale all’impiego e i rinnovi periodici devono essere richiesti fino all’età di 21 anni almeno e che la legislazione nazionale dovrà determinare gli impieghi o categorie d’impieghi per i quali questo obbligo s’impone oppure attribuire a un’autorità idonea il potere di farlo; Considerato che, a causa dei rischi che presentano per la salute i lavori sotterranei nelle miniere, è opportuno adottare delle norme internazionali che esigano un esame medico attitudinale all’impiego sotterraneo nelle miniere nonché esami medici periodici fino all’età di 21 anni, e che specifichino la natura di questi esami; Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965.
Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione il termine «miniera» si riferisce ad ogni impresa sia pubblica che privata, il cui oggetto è l’estrazione di sostanze situate nel sottosuolo e che comporta l’impiego in sotterraneo di persone.
2. Le disposizioni della presente convenzione relative all’impiego o al lavoro in sotterraneo nelle miniere sono ugualmente applicabili all’impiego e al lavoro sotterraneo nelle cave.
Articolo 2
1. Un esame medico approfondito per l’attitudine all’impiego ed esami periodici successivi a intervalli che non superino i 12 mesi saranno richiesti per le persone minori di 21 anni, in vista dell’impiego e del lavoro in sotterraneo nelle miniere.
2. L’adozione di altre misure concernenti la sorveglianza medica degli adolescenti tra 18 e 21 anni sarà nondimeno permessa quando l’autorità competente ritenga, dopo parere medico, che tali misure sono equivalenti a quelle richieste al paragrafo 1), o più efficaci, e dopo avere consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate od ottenuto il loro accordo.
Articolo 3
1. Gli esami medici previsti dall’articolo 2 debbono:
a) essere effettuati sotto la responsabilità e la sorveglianza di un medico qualificato autorizzato dall’autorità competente;
b) essere certificati in maniera appropriata.
2. Una radiografia dei polmoni sarà richiesta all’atto dell’esame medico di ammissione e ugualmente, se ciò è considerato necessario dal punto di vista medico, in occasione degli esami successivi.
3. Gli esami medici richiesti dalla presente convenzione non debbono comportare spese né per gli adolescenti né per i loro genitori o tutori.
Articolo 4
1. Ogni misura necessaria, compresa l’adozione di sanzioni appropriate, deve essere presa dall’autorità competente per assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni della convenzione o a verificare che una ispezione appropriata sia effettuata.
3. La legislazione nazionale deve determinare le persone incaricate di assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
4. Il datore di lavoro deve avere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno per ciascuna persona minore di 21 anni impiegata o che lavora sotto terra:
a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
b) le indicazioni sulla natura dei compiti;
c) un certificato attestante l’attitudine all’impiego ma che non fornisca alcuna indicazione d’ordine medico.
5. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori, su loro domanda, le informazioni di cui al paragrafo 4.
Articolo 5
L’autorità competente di ciascun paese è tenuta a consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate prima di determinare la politica generale di applicazione della presente convenzione e prima di adottare una regolamentazione destinata ad attuarla.
Articolo 6
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 7
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro 12 mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 8
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto solamente dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 9
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà la loro attenzione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 10
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardanti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 11
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione riguardante la revisione totale o parziale della convenzione stessa.
Articolo 12
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 8, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 13
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 13 Dicembre 1967