Convenzioni ILO

Convenzione ILO C120 del 17 giugno 1964

Convenzione ILO C120 del 17 giugno 1964

ID 14424 | 29.08.2021

Convenzione ILO C120 Igiene (aziende commerciali e uffici), 1964.

Ginevra, 17 giugno 1964

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, argomento che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che alcune proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi otto luglio millenovecentosessantaquattro, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’igiene (aziende commerciali e uffici), 1964.

PARTE I - OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 1
La presente convenzione si applica:
a) alle aziende commerciali;
b) alle aziende, istituzioni, o amministrazioni nelle quali i lavoratori sono occupati principalmente in un lavoro di ufficio;
c) per quanto non siano già sottoposti alla disciplina della legislazione nazionale o delle altre disposizioni che regolano l’igiene nell’industria, nelle miniere, nei trasporti e nell’agricoltura, ai servizi delle altre aziende, istituzioni o amministrazioni nei quali i lavoratori siano occupati principalmente in attività commerciali o in lavori di ufficio.

Articolo 2
L’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori direttamente interessate, se esistono, può escludere dall’applicazione di tutte o di alcune disposizioni della presente convenzione determinate categorie di aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi considerati nell’articolo 1, quando le circostanze e le condizioni d’impiego siano tali da rendere non conveniente l’applicazione di tutte o di alcune delle predette disposizioni.

Articolo 3
In tutti i casi in cui non appare certo se la presente convenzione si applichi ad una azienda, ad una istituzione ovvero ad una amministrazione determinata, la questione sarà decisa dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano, ovvero secondo le altre procedure previste dalla legislazione e dalla consuetudine nazionali.

Articolo 4
Gli Stati membri che ratificano la presente convenzione si impegnano:
a) ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l’applicazione dei princìpi generali contenuti nella parte II;
b) ad assicurare che, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, venga dato corso alle disposizioni contenute nella raccomandazione sull’igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.

Articolo 5
La legislazione che dà esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve essere emanata previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano; ugualmente si procederà per le disposizioni legislative che danno applicazione, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, alle disposizioni della raccomandazione sull’igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.

Articolo 6
1. Devono essere adottati provvedimenti idonei per assicurare l’effettiva applicazione della legislazione prevista dall’articolo 5 per mezzo di adeguati servizi di ispezione o di altri sistemi.
2. Se i mezzi con cui si dà esecuzione alle disposizioni della presente convenzione lo consentono, deve essere assicurata l’effettiva applicazione della legislazione suddetta con l’istituzione di un adeguato sistema di sanzioni.

PARTE II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 7
Tutti i locali utilizzati dai lavoratori, nonché il relativo arredamento, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Articolo 8
I locali utilizzati dai lavoratori devono essere aerati naturalmente, o ventilati artificialmente, oppure aerati con i due predetti sistemi, sempre in modo sufficiente ed opportuno con apporto di aria nuova o depurata.

Articolo 9
I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed opportuno; per i locali di lavoro l’illuminazione per quanto è possibile, deve essere naturale.

Articolo 10
Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze.

Articolo 11
I locali di lavoro e le relative attrezzature devono essere sistemati in modo tale che la salute dei lavoratori non risulti esposta ad alcun effetto dannoso.

Articolo 12
Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile, o altra bevanda sana, in quantità sufficiente.

Articolo 13
Gabinetti ed installazioni per lavarsi devono essere previste in numero sufficiente e devono essere mantenuti in buono stato.

Articolo 14
Sedili idonei ed in numero sufficiente devono essere messi a disposizione dei lavoratori, che devono avere la possibilità di utilizzarli in modo ragionevole.

Articolo 15
Per permettere ai lavoratori di cambiare gli abiti e di depositare e far asciugare i vestiti che non sono indossati durante il lavoro, devono essere previste e mantenute in buono stato installazioni idonee.

Articolo 16
I locali sotterranei ed i locali senza finestre nei quali si svolge normalmente un lavoro devono rispondere a particolari norme d’igiene.

Articolo 17
I lavoratori devono essere protetti con provvedimenti idonei e praticabili contro le sostanze ed i procedimenti lavorativi fastidiosi, insalubri o tossici, o, per qualsiasi motivo, pericolosi. Quando la natura del lavoro lo richiede, l’autorità competente deve prescrivere l’impiego di apposito equipaggiamento di protezione individuale.

Articolo 18
I rumori e le vibrazioni, che possono produrre effetti dannosi sui lavoratori, devono essere ridotti per quanto è possibile con provvedimenti idonei e praticabili.

Articolo 19
Le aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente convenzione, devono, in rapporto alla loro importanza ed agli eventuali rischi:
a) disporre di una propria infermeria o di un proprio posto di pronto soccorso;
b) disporre di una infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi;
c) disporre di uno o più armadi, cassette o borse di pronto soccorso.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Articolo 21
1. La presente convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 22
1. Gli Stati membri, che hanno ratificato la presente convenzione, possono denunciarla dopo un periodo di dieci anni dalla data dell’iniziale entrata in vigore della convenzione stessa, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione, e che nell’anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non facciano uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione al termine di ciascun periodo di dieci anni, secondo le condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 23
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà agli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni e le denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 24
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite informazioni complete relativamente alle ratifiche ed agli atti di denuncia che avrà registrato in conformità degli articoli precedenti.

Articolo 25
Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Articolo 26
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 22 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, con la riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 27
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 29 Marzo 1966

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