Sicurezza lavoro
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Direttiva (UE) 2019/130

2019 130

Modifica Direttiva 2004/37/CE Protezione lavoratori esposizione agenti cancerogeni o mutageni

Update 16.02.2021

Direttiva recepita con il Decreto 11 Febbraio 2021

Decreto 11 Febbraio 2021
Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Update 20.06.2019

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

GU L 30/112 del 31.01.2019

Entrata in vigore: 20.02.2019

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis Accordi delle parti sociali

Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell'ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L'elenco è aggiornato periodicamente.»;

2) all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.

8. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.»;

3) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni dalla data della sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

...

ALLEGATO

ALLEGATO III VALORI LIMITE E ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE (ARTICOLO 16)

A.   VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE

N. CE 
(1)

N. CAS 
(2)

Valori limite

 Osserv.

Misure transitorie

Adozione

 

Data recepimento

 

8 ore 
(3)

Breve durata 
(4)

mg/m3 
(5)

ppm 
(6)

f/ml 
(7)

mg/m3 
(5)

ppm 
(6)

f/ml 
(7)

Polveri di legno duro

2 (8)

Valore limite: 3 mg/m3
fino al 17 gennaio 2023

Direttiva 2004/37/CE

---

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)

(come cromo)

0,005

Valore limite: 0,010 mg/m3
fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3
per i procedimenti di saldatura
o taglio al plasma o analoghi
procedimenti di lavorazione
che producono fumi fino al
17 gennaio 2025

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)

0,3

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Polvere di silice cristallina respirabile

0,1 (9)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Pelle (10)

 

Direttiva 2004/37/CE

---

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Direttiva 2004/37/CE

---

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

4,4'- metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0   

2,2

1

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel

 

 

0,05(*1)

 

 

 

 

 

 

Il valore limite si applica
a decorrere dal 21 febbraio 
2023. Per le attività minerarie 
sotterraneee la costruzione
di gallerie,il valore limite 
si applica a decorrere dal
21 febbraio 2026.

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

 ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE
...

(1)  N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2)  N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4)  Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
(5)  mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6)  ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(7)  f/ml= fibre per millilitro.
(8)  Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(9)  Frazione inalabile.
(10)  Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(*1)  Misurate sotto forma di carbonio elementare.
...

Nota di commento:

La modifica alla Direttiva 2004/37/CE, dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/2008 entro il 20 febbraio 2021 ed andrà a modificare/integrare il capo II e gli Allegati XLII e XLIII:

________

D.Lgs. 81/2008
....
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Art. 233. Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

Art. 234. Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
...
Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene1 prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele1 eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

...

ALLEGATO XLII

Elenco di sostanze, miscele e processi

ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

ALLEGATO XLIII

Valori limite di esposizione professionale:

Nome agente EINECS (1)  CAS (2)  V.L. esposizione
professionale 
osservazioni Misure transitorie
       Mg/m3 (3) Ppm (4)    
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 dicembre 
2001il valore limite 
è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
Cloruro di vinile monomero  200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) -
Polveri di legno - - 5,00 (5) (7) - - -

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). 
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service. 
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). 
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). 
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. 
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea. 
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

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