Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/424 Impianti a fune - Gennaio 2024
ID 9532 | 23.01.2024
Elenco consolidato Norme armonizzate a Gennaio 2024
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del regolamento (UE) 2016/424 sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE. (Comunicazione 2018/C 114/04 del 28 marzo 2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/354. Essa continua, tuttavia, ad applicarsi al riferimento della norma armonizzata che figura nell'allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2024/354 fino alla data di ritiro di tale riferimento indicata nel medesimo allegato.
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione del 18 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298/8 del 19.11.2019). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/354
3. Decisione di esecuzione (UE) 2024/354 della Commissione, del 19 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/354 del 23.01.2024)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.
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Elenco consolidato Norme armonizzate regolamento (UE) 2016/424 Regolamento al 23 Gennaio 2024
Consolidato con:
- Comunicazione 2018/C 114/04 del 28 marzo 2018 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/354. Essa continua, tuttavia, ad applicarsi al riferimento della norma armonizzata che figura nell'allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2024/354 fino alla data di ritiro di tale riferimento indicata nel medesimo allegato.
- Decisione di esecuzione (UE)2019/1923. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/354
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/354
(consolidato con la Comunicazione 2018/C 114/04 del 28 marzo 2018, la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 e la Decisione di esecuzione (UE) 2024/354)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
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CEN |
EN 1709:2019 |
23.01.2024 |
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Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 1709:2019 sono da intendersi come EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929:2015 (tutte le parti), EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13796:2017 (tutte le parti) |
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CEN |
EN 1908:2015
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Dispositivi di tensionamento |
23.01.2024 |
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CEN |
EN 1909:2017
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Recupero e salvataggio |
23.01.2024 |
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CEN |
EN 12385-8:2002
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone |
23.01.2024 |
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CEN |
EN 12385-9:2002
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone |
23.01.2024 |
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CEN |
EN 12927:2019
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi |
23.01.2024 |
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Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 12927:2019 sono da intendersi come EN 1559-2:2014, EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 10228-1:2016, EN 12385-2:2002+A1:2008, EN 12385-4:2002+A1:2008, EN 12385-8:2002, EN 12385-9:2002, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12929-1:2015, EN 12929-2:2015, EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2002+A1:2008, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017, EN 13796-3:2017, EN ISO 148-1:2016, EN ISO 5579:2013, EN ISO 9554:2019, EN ISO 10547:2009 |
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CEN |
EN 12929-1:2015+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Requisiti generali - Parte 1: Requisiti per tutti gli impianti |
23.01.2024 |
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CEN |
EN 12929-2:2015+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Disposizioni generali - Parte 2: Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello |
23.01.2024 |
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Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 12929-2:2015+A1:2022 sono da intendersi come EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929-1:2015+A1:2022, EN 12930:2015, EN 13107:2015/AC:2016, EN 13223:2015+A1:2022, EN 13243:2015, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017+A1:2022, EN 13796-3:2017+A1:2022 |
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CEN |
EN 12930:2015 |
23.01.2024 |
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CEN |
EN 13107:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Opere di ingegneria civile
EN 13107:2015/AC:2016 |
23.01.2024 |
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CEN |
EN 13223:2015+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Argani ed altri dispositivi meccanici
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23.01.2024 |
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CEN |
EN 13223:2015 |
21.4.2018 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2024/354 La norma è ritirata dal 23.07.2025 |
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CEN |
EN 13243:2015
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23.01.2024 |
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CEN |
EN 13796-1:2017 |
23.01.2024 |
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CEN |
EN 13796-2:2017+A1:2022
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23.01.2024 |
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CEN |
EN 13796-3:2017+A1:2022
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23.01.2024 |
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CEN |
EN 17064:2018
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23.01.2024 |
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Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 17064:2018 sono da intendersi come EN 1021-1:2014, EN 1021-2:2014, EN 1838:2013, EN 1907:2017, EN 12929-1:2015, EN 13243:2015, EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 50172:2004, EN 50272-1:2010, EN 50272-2:2001, EN 60204-1:2006, EN 60695-11-10:2013, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007, EN ISO 7010:2012, EN ISO 8528-13:2016 |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3:In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
NOTA:
— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
__________
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
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