Proroga antincendio "nuove attività" del D.P.R. 151/2011
ID 5342 | Update 16.09.2020
Il D.PR. 151/2011 ha modificato l'elenco delle attività soggette a controlli, in particolare ha introdotto "nuove attività" soggette VVF, sia da split delle esistenti del D.M. 16 febbraio 1982 che nuove.
Per queste "nuove attività", si sono riformulate le scadenze dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (07 Ottobre 2011).
Es:
Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2011 (Art. 11. c. 4) gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012 (entrata in vigore il 7 ottobre 2011).
Timeline proroghe
La timeline delle norme di Proroga generale di adeguamento antincendio per nuove attività di cui al D.P.R. 151/2011 si sono succeduti con decreti che hanno portato la scadenza iniziale del 7 ottobre 2012 al 7 ottobre 2017.
Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 Proroga e definizione di termini
Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
...
11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".
Decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015)
...
Art. 4. Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno
....
2-bis. All’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. 151/2011, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo regolamento.
L’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 ha stabilito, oltre alla proroga al 7 ottobre 2014, che gli enti e i privati di cui all'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, cioè gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento (settembre 2011), sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 del citato decreto (richiesta al Comando VV.F. di esame del progetto di nuovi impianti o costruzione) qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)
...
Art. 38. Disposizioni in materia di prevenzione incendi
1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del d.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all'articolo 4 del D.P.R. 151/2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. (7 ottobre 2014)
Quindi le scadenze da rispettare per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del medesimo regolamento (settembre 2011) sono le seguenti:
- se in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità, presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2017;
- se privi di atti abilitativi, richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni al Comando VV.F. entro il 1 novembre 2015 e presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2017.
Elenco delle nuove attività introdotte nell'allegato I al D.P.R. 151/2011:
Attività n.13 - Limitatamente a: Contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.
Attività n.18 - Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
Attività n.27 - Limitatamente a: depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
Attività n.42 - Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m².
Attività n.48 - Limitatamente a: macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³.
Attività n.51 - Limitatamente a: attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
Attività n.53 - Officine per la riparazione di materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m², e veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m².
Attività n.55 - Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m².
Attività n.65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m².
Attività n.66 - Limitatamente a: Residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Attività n.67 - Limitatamente a: Asili nido con oltre 30 persone presenti.
Attività n.68 - Limitatamente a: Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².
Attività n.71 - Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
Attività n.72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato I.
Attività n.73 - Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
Attività n.75 - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m² .
Attività n.78 - Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
Attività n.79 - Interporti con superficie superiore a 20.000 m².
Attività n.80 - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m
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