Criteri EU GPP Prodotti e servizi di pulizia (2018)
Bruxelles, 11.10.2018
Criteri dell'UE relativi agli appalti pubblici verdi per i servizi di pulizia di ambienti interni
I criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi (GPP) hanno lo scopo di agevolare l'acquisto di beni, servizi e lavori a ridotto impatto ambientale da parte delle amministrazioni pubbliche. I criteri, il cui uso è facoltativo, sono formulati in modo da poter essere integrati (parzialmente o integralmente), se l'amministrazione lo ritiene opportuno, nella documentazione delle gare d'appalto dell'amministrazione con modifiche minime. Prima della pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni pubbliche sono invitate a verificare l'offerta disponibile di beni, servizi e lavori che prevedono di acquistare sul mercato in cui operano. Il presente documento indica i criteri dell'UE relativi agli acquisti verdi (GPP) per il gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni". Una relazione tecnica di accompagnamento fornisce maggiori dettagli sui motivi che determinano la selezione di questi criteri, nonché i riferimenti per ulteriori informazioni.
I criteri sono suddivisi in criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione del contratto. I criteri sono di due tipi:
- criteri di base, destinati a consentire una facile applicazione del GPP, si concentrano su aspetti chiave dell'efficienza ambientale di un prodotto cercando di contenere al massimo i costi amministrativi per le imprese;
- criteri completi, che tengono conto di un maggior numero di aspetti o di livelli più elevati di efficienza ambientale, e sono destinati alle autorità che vogliono impegnarsi più a fondo nel sostegno a obiettivi in materia di ambiente e di innovazione.
La frase "specifica identica per i criteri di base e per quelli completi" è inserita quando i criteri sono identici per entrambi i tipi.
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Il gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni" comprende:
- servizi professionali di pulizia ordinaria di ambienti interni rispettosi dell'ambiente effettuati in zone che comprendono uffici, impianti sanitari, quali WC o lavandini, e altre aree accessibili al pubblico;
- la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.
Il gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni" non comprende:
- attività di disinfezione e sanificazione, nonché attività di pulizia che prevedono l'uso di biocidi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- attività di pulizia presso siti produttivi.
Il gruppo di prodotti comprende altresì criteri ambientali per i prodotti per la pulizia (cfr. il paragrafo 3.2.1), gli accessori tessili per la pulizia (ad esempio, stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange, cfr. il paragrafo 3.2.2) e altri prodotti spesso forniti dalle imprese di pulizia (sapone per le mani, asciugamani tessili e prodotti in tessuto-carta, cfr. il paragrafo 3.2.4). In alcuni casi, le amministrazioni aggiudicatrici acquistano tali prodotti direttamente anziché tramite i servizi di pulizia incaricati. In questi casi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero far riferimento ai criteri ambientali pertinenti per i prodotti che stanno acquistando.
Sono fornite le seguenti definizioni tecniche per agevolare l'applicazione dei criteri (consultare la relazione tecnica per maggiori dettagli e definizioni tecniche): si parla di pulizia "ordinaria" quando i servizi professionali di pulizia vengono erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria anche se effettuata con cadenza più dilazionata (ad esempio, almeno trimestrale).
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Fonte: CE
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