Allegato V TUS - Norme tecniche: un Documento di raccordo
ID 1839 | Aggiornamento Rev. 4.0 Aprile 2023
Elaborato un file CEM (e Documento PDF), importabile in CEM4 relativo alla segnalazione delle norme tecniche applicabili ai requisiti dell'Allegato V del Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008.
Ricordiamo che le attrezzature di lavoro di cui all'allegato V devono essere conformi alle "norme di buona tecnica" ed alle "buone prassi" (Art. 71 comma 8).
Il file ed il documento può essere molto utile per adeguamenti di macchine, controllo conformità normativa, ecc, in quanto all'obbligo legislativo del TUS è correlata la pertinente norma tecnica.
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 2023 | Agg. Norme | Certifico Srl |
3.0 | 2019 | Agg. Norme | Certifico Srl |
2.0 | 2016 | Agg. Norme | Certifico Srl |
1.0 | 2015 | --- | Certifico Srl |
Il File PDF esportato da CEM4
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Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 Art. 71 c 8.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.