Legge di Delegazione europea e Legge europea: adeguamento ordinamento legislativo IT a quello UE
ID 9167 | 26.09.2019
La legge di delegazione europea e la legge europea sono i due strumenti con cui l’ordinamento nazionale italiano si adegua all’ordinamento dell’Unione europea:
- la prima fornisce all’esecutivo le deleghe necessarie per includere nuove direttive e altri atti legislativi UE nell’ordinamento nazionale;
- la seconda contiene norme di diretta attuazione, che possono modificare o abrogare leggi statali in contrasto con le vigenti norme UE.
In particolare, la legge europea agisce sulle leggi italiane che sono oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della corte di giustizia europea. Inoltre, può disporre la piena applicazione di atti legislativi comunitari e di trattati internazionali conclusi dall’UE.
È il governo italiano a dover presentare in parlamento i disegni di legge di entrambe le norme. Quello relativo alla legge di delegazione europea deve essere presentato entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso in cui sorgessero nuove esigenze, l’esecutivo ha la possibilità di proporne un secondo entro il 31 luglio. Riguardo la presentazione del disegno di legge europea non è invece previsto alcun termine.
Entrambi gli strumenti sono stati introdotti e regolamentati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha abrogato la precedente legge comunitaria Legge 4 febbraio 2005 n.11 dividendola in due, allo scopo di migliorare il processo di adeguamento dell’ordinamento italiano a quello UE.
Fino alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 il principale strumento attraverso il quale l’ordinamento giuridico nazionale si adeguava agli atti giuridici dell’Unione era la legge comunitaria annuale, prevista dall’art. 9 della L. 11/2005, una sorta di legge contenitore nella quale si raccoglievano tutti gli atti europei che dovevano essere recepiti. La comunitaria poteva procedere al recepimento sia mediante la modifica normativa diretta, sia attraverso l’attribuzione al Governo di una serie di deleghe per predisporre decreti legislativi di recepimento delle direttive europee. Nelle materie di legislazione concorrente e residuale poteva anche esserci un intervento delle singole Regioni, previa individuazione nella legge comunitaria dei principi fondamentali cui esse devono attenersi nel recepire gli atti europei.
Leggi comunitarie dal 2002 al 2010:
2002 | Legge 3 febbraio 2003, n. 14 |
2003 | Legge 31 ottobre 2003 n. 306 |
2004 | Legge 18 aprile 2005, n. 62 |
2005 | Legge 25 febbraio 2006 n. 29 |
2006 | Legge 6 febbraio 2007 n. 13 |
2007 | Legge 25 febbraio 2008 n. 34 |
2008 | Legge 7 luglio 2009 n. 88 |
2009 | Legge 4 giugno 2010, n. 96 |
2010 | Legge 15 dicembre 2011 n. 217 |
Leggi di delegazione europea dall'entrata in vigore dalla legge n. 234 del 2012:
2013 | Legge 6 agosto 2013 n. 96 |
2014 | Legge 9 luglio 2014 n.114 |
2015 | Legge 12 agosto 2016, n. 170 |
2016/2017 | Legge 25 ottobre 2017, n. 163 |
2018 | in attesa |
Leggi europee dall'entrata in vigore dalla legge n. 234 del 2012:
2013 | Legge 6 agosto 2013 n. 97 |
2013-bis | Legge 30 ottobre 2014, n. 161 |
2014 | Legge 29 luglio 2015, n. 115 |
2015/2016 | Legge 7 luglio 2016, n. 122 |
2017 | Legge 20 novembre 2017, n. 167 |
2018 | Legge 3 maggio 2019, n. 37 |
Art. 29 Legge di delegazione europea e legge europea
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa con tempestivita' le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformita' dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2.
5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.
6. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere».
7. Il disegno di legge di delegazione europea e' corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:
a) da' conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunita' di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
b) riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
d) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonche' l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento gia' adottati;
e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno. 8. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, puo' presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre», e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. Per il disegno di legge di cui al presente comma non e' prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.
Art. 30 Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea
1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformita' dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
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