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Legge europea 2015-2016

Legge europea 2015-2016

In Gazzetta ufficiale (n.158 del 8-7-2016) la Legge europea 2015, approvata con Legge 7 luglio 2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016".

Entrata in vigore: 23 luglio 2016.

Di seguito alcune delle modiche introdotte:

Capo I Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci

Art. 3 Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo  24  febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto  legislativo  14  dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

Art. 4  Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE)  n.   1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della  Commissione, del 5 dicembre 2014».

Note all'art. 4:

Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 186/2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura  e  all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le  direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento  (CE)  n. 1907/2006.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266, e' il seguente:

«Art. 8 (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 33 e 35 del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio).  

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi previste  dall'art. 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento diuna somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'art.  35, paragrafi 1 e 2, del regolamento è  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014.».

- Il testo dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 1297/2014 (modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e  all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2014, n. L 350, così recita:

«Art. 1. - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: 

1) all'art. 35, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'art. 2, paragrafo 1-bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento  europeo  e del Consiglio (*), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3. (*) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).»;

2) l'allegato II  è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.».

Capo VI Disposizioni in materia di occupazione

Art. 30 Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot  7622/15/EMPL

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:  

«3. L'acquisizione del personale già  impiegato  nell'appalto  a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria  struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano presenti elementi di discontinuità che  determinano  una  specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento  d'azienda  o  di parte d'azienda».

Capo VII Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente 

Art. 32 Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:         

«g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è  inserito il seguente:

«1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:   

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna  l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

b) fatte salve le  disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;

c) all'articolo 21, comma  6, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano  le  strutture  di  iniezione  e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

Capo VIII Disposizioni in materia di energia

Art. 33 Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;

b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove  linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali  gestori di  sistemi  di  trasmissione  unicamente  a  seguito   della   loro certificazione da parte dell' Autorità' per l'energia  elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della  direttiva  2009/72/CE  e  all'articolo  3  del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte  salve  le  temporanee esenzioni eventualmente  riconosciute  dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17  del  regolamento  (CE)  n. 714/2009. Resta  fermo l'obbligo  per  tali  imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione  nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni  della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai  sensi  dell'articolo  3 del decreto legislativo 16 marzo  1999, n. 79, e  successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del  gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»;

c) all'articolo 45, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;

2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e  allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

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