Nota VVF prot. n. 137 del 07 gennaio 2019
Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi relative agli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché per le sedi degli altri Ministeri vincolate ed alle strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018.
Si informa che nel Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse:
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".
In particolare, per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnala che:
- all'art. 1, commi 566, 567, 568, sono fornite le indicazioni per gli istituti, luoghi della cultura e del Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè per le sedi degli altri Ministeri vincolate;
- all'art. 1, comma 1141, è prevista una proroga per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018.
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Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, commi 566, 567, 568
567. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
568. All’attuazione delle disposizioni dei commi 566 e 567 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l’attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 1141
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Fonte: VVF
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