Nota VVF prot. n. 11973 del 05/10/2016: Sorgenti di radiazioni mobili ionizzanti
Assoggettabilità all'attivita n.58 dell'All. I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.).
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa i corretti adempimenti da porre in atto nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, per le sorgenti di radiazioni mobili, di cui all'art. 27 comma 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i..
Come noto, infatti, il D.P.R. 151/2011, modificando il previgente quadro nmmativo, ha previsto l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, al n.58 dell' All. I, delle pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi.
Pertanto, perle pratiche ricomprese all'art. 27 comma 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i, essendo le stesse assoggettate all' obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi, presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente sulla sede operativa primaria del titolare del nulla osta.
In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 230/95 e s.m.i circa il regime autorizzativo per le pratiche ex art 27 co. 1 bis, il buon esito delle succitate procedure di cui al D.P.R. 151/2011, costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso "piu siti, luoghi o localita non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica".
Segue