Nota DCPREV n. 12026 del 05/08/2010
Rimozione di depositi di GPL in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze. - Considerazioni sulla bonifica dei serbatoi rimossi.
Abstract
Sulle operazioni di bonifica, cui deve essere sottoposto il serbatoio rimosso affinchè possa essere considerato alla stregua di un contenitore non pericoloso, si osserva preliminarmente che:
. un serbatoio può ritenersi "bonificato - [ gas-freej" quando dallo stesso sia stata eliminata ogni traccia di fase liquida e la concentrazione della fase gas sia inferiore al 20% del limite inferiore di infiammabilità.
- Per raggiungere tali condizioni la fase gas, non potendo essere immessa tal quale in atmosfera, di solito è convogliala in un altro recipiente idoneo; oppure, molto più frequentemente, ad un bmciatore munito di idonea fiamma pilota.
- In ogni caso l'avvenuta bonifica del serbatoio deve essere adeguatamente certificata ed il contenitore etichettato.
Entrando nel merito delle operazioni di bonifica si ritiene che alcune fasi delle stesse siano caratterizzate, nella stragrande maggioranza dei casi, da criticità e, quindi, da livelli di rischio non compatibili con gli ambienti nelle quali vengono svolte.
Basti pensare che , quando si opera con azoto, la miscela deve essere inviata al bruciatore sino a quando quest'ultima non risulta più infiammabile.
In aggiunta il bruciatore, nella generalità dei casi, deve essere sistemato in ambienti destinati nell'ordinario ad altri utilizzi quali cortili, giardini ecc. caratterizzati da una forte vocazione domestica e da potenziali rischi interferenziali, che dovrebbero essere preventivamente valutati.
In relazione alle considerazioni sopra riportate, si evidenzia che le operazioni indicate possano essere svolte, per le criticità che esse presentano, non come prassi "normale" di gestione del serbatoio, ma in situazioni "eccezionali" dove l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione, tipiche delle condizioni cmergenziali, mitigano, rendendoli accettabili, i fattori di rischio prima evidenziati
Resta esclusa da queste considerazioni la problematica sull'assoggettabìlità dell'impianto di bonifica, seppur temporaneo, ai dettami dell'alt 208 del D.Lgs.152/2006.
Nel ribadire che non è competenza del CNVVF di entrare nel merito delle politiche commerciali messe in atto dalle aziende distributrici del GPL, si evidenzia nuovamente come quaisiasi operazione tecnica messa in essere non debba, in alcun modo, pregiudicare la sicurezza di alcuno.
In tale ottica si sottopongono le considerazioni di cui sopra all'attenzione degli Uffici in indirizzo, rappresentando la necessità di mantenere sempre alto il livello di attenzione e vigilanza su tali tipologie di attività.