Schema DM aggiornamento RT prevenzione incendi
Schema D.M. di aggiornamento del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"
Il 10 luglio 2019 L'Italia ha notificato alla Commissione Europea il presente schema di DM e la Commissione potrà produrre osservazioni fino al 10 ottobre 2019 (termine dello status quo).
Il provvedimento notificato aggiorna le precedenti norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e del decreto 7 agosto 2017 (Norme orizzontali e RTV attività scolastiche) integrati con il decreto del 8 giugno 2016 (RTV Uffici), con il decreto del 9 agosto 2016 (RTV Attività turistico-alberghiere), con il decreto del 21 febbraio 2017 (RTV Attività commerciali) e con le modifiche dell'articolato approvate con il decreto 12 aprile 2019.
L'aggiornamento scaturisce dal monitoraggio, svolto ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle medesime norme tecniche e che hanno riguardato in particolare le Sezioni G - Generalità, sezione S - Strategia antincendio, sezione V - Regole tecniche verticali, i capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori) e la sezione M - Metodi.
Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di due articoli e un allegato, e precisamente:
- art. 1: Approva le modifiche all'allegato I del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e s.m.i.;
- art. 2: Stabilisce le disposizioni finali;
- Allegato l : Norme tecniche di prevenzione incendi.
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Articolo Procedure di prevenzione incendi 16 decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.
6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
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Fonte: EU
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