Prevenzione Incendi
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Regole Tecniche e Norme Tecniche: Note Ingegneri Torino

Regole tecniche e norme tecniche Ing  Torino

Regole Tecniche e Norme Tecniche: Note Ingegneri Torino

ID 11803 | 17.10.2020 / Documento completo allegato

Il continuo rinvio alle norme di buona tecnica che fa il Codice di Prevenzione Incendi pone alcuni rilevanti problemi sia di natura giuridica sia di natura tecnica. Cosa comporta l’inosservanza di una norma tecnica? Lo stato dell’arte è disseminato in troppe pubblicazioni e la mancanza di un manuale o di una banca dati ove siano riportati i vari parametri sperimentali afferenti alla combustione e alla trasmissione del calore rende sempre più complesso progettare e realizzare un’opera da costruzione conforme alle regole tecniche e alle norme tecniche.

Il Decreto del Ministro dell’Interno 03/08/2015 noto come “Codice della Prevenzione Incendi” ha riformulato, in linea con gli sviluppi tecnologici e la regolamentazione internazionale, la prevenzione degli incendi intesa come valutazione dei rischi di incendio e come misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione volti a evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi a esso comunque connessi e a limitarne le conseguenze.

Il passo avanti rispetto alla normazione tradizionale è molto ampio avendo modificato diversi concetti strutturati e solidificati nel tempo come, ad esempio, le dimensioni, la lunghezza e il numero delle uscite per l’esodo legate a sperimentazioni del primo Novecento, oppure la tematica del controllo dei fumi e del calore trascurata nella normazione tradizionale cosi come tanti altri aspetti che non cito per brevità.

La nuova regola tecnica, integrata dalle regole tecniche verticali, segnala, rimanda, raccomanda e richiama la normazione cosiddetta “volontaria” per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei vari impianti e apprestamenti e qui mi riferisco alle norme emanate da UNI, CEI, CEN, CENELEC nelle loro varie articolazioni, alle norme emanate da ISO, e persino alle norme emanate da NFPA, FM e altre.

Tutti questi Enti sono nati per standardizzare le misure e le prove per i prodotti allo scopo da renderne facile la manutenzione e la commercializzazione. Agli inizi del Novecento, infatti, in pieno progresso tecnologico, si prospetta l’esigenza di favorire l’adozione di norme comuni sui processi produttivi, sui prodotti, sul disegno per consentire lo sviluppo del commercio sia a livello nazionale sia in quello internazionale.

Attualmente circa il 30% delle norme EN coincidono con quelle ISO.

Profondo è quindi l’apporto che la standardizzazione e la conseguente normazione nazionale, europea e internazionale hanno portato alla industrializzazione dei paesi e allo sviluppo del commercio internazionale.

UNI norma nazionale italiana elaborata dall’UNI
EN norma europea elaborata dal CEN
UNI EN norma europea EN recepita (obbligatoriamente) a livello italiano
ISO norma internazionale elaborata dall’ISO
UNI ISO norma elaborata dall’ISO e adottata in Italia
EN ISO norma pubblicata dal CEN e identica ad una norma ISO
UNI EN ISO norma internazionale elaborata dall’ISO, adottata dal CEN e di conseguenza recepita obbligatoriamente dall’Italia

Prima di andare avanti è utile richiamare la distinzione tra regole tecniche e norme tecniche. In ossequio al Codice di Prevenzione Incendi intenderemo per “Regola Tecnica” una disposizione regolamentare cogente in materia di prevenzione incendi, mentre intenderemo per “Norma Tecnica” una specifica tecnica adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi. Le regole tecniche sono emanate dall’Amministrazione Pubblica e nel caso della sicurezza antincendi dal Ministero dell’Interno e sono cogenti ossia è obbligatorio conformarsi, mentre le norme tecniche sono emanate dagli Enti di normazione sopra indicati alle quali non è obbligatorio conformarsi. Questo assunto, chiaro nella sua definizione, ha subito negli anni una concreta trasformazione nel senso che nel settore della sicurezza le norme tecniche, molto spesso, assumono la valenza di norme obbligatorie. Il problema risiede nel fatto che le norme tecniche, sebbene volontarie, devono essere considerate all’interno del complesso mondo giuridico che le lega e le integra alla legislazione obbligatoria. Vi sono diverse modalità in cui opera tale legame.

Un primo caso, abbastanza frequente, è il rinvio che viene fatto dalla “regola tecnica” alla “norma tecnica”. In questo caso la norma tecnica acquisisce la natura vincolante della norma cogente che la richiama e, se quest’ultima è sanzionata penalmente o amministrativamente, la mancata osservanza della norma tecnica potrà determinare l’attribuzione di tale sanzione. Vari sono i rinvii che fa sia il D.Lgs. 81/2008 sia il Codice di Prevenzione Incendi alle norme tecniche. Altro caso, di natura più generale, è il rinvio alla “tecnica” operato dall’articolo 2087 c.c. L'art. 2087 del Codice Civile stabilisce l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile a carico del datore di lavoro e afferma che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

La stessa Norma citata specifica inoltre che una norma deve basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità.

Se, quindi, le norme tecniche riproducono il cosiddetto “stato dell’arte”, la cui applicazione contribuisce a realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile, il richiamo fatto dall’art. 2087 cc tende a renderle di fatto obbligatorie. In uno dei passi della sentenza di primo grado sul caso Thyssen Group a Torino il giudice afferma che le norme tecniche, riproducendo “lo stato dell’arte”, costituiscono il contenuto preciso del rinvio alla “tecnica” e alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

La sentenza della Corte d’Assise di Torino, con le conseguenze che essa comporta sul piano dell’interpretazione e quindi dell’applicazione ed obbligatorietà delle norme tecniche, fa sorgere alcuni interrogativi:

a) chi fa in concreto le norme tecniche;
b) qual è il grado di diffusione e di conoscenza delle norme tecniche;
c) quale grado di libertà è consentito nel non osservare le norme tecniche.

Il mondo della normazione afferma di agire secondo le seguenti regole:

- consensualità: la norma deve essere approvata con il consenso di tutti coloro che hanno partecipato ai lavori di elaborazione;
- democraticità: tutte le parti economico-sociali interessate possono partecipare ai lavori e soprattutto chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nel processo che precede l'approvazione finale;
- trasparenza: l'Ente di normazione segnala le tappe fondamentali del processo di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati. Andrebbe forse indagato se nella concreta elaborazione di tali norme siano presenti tutti i portatori di interesse siano essi di tipo particolare o siano essi di tipo diffuso, perché un fatto è riconoscere un diritto, altro è se ci sono le condizioni per esercitarlo.

Sulla conoscenza delle norme va segnalato che esse sono divulgate attraverso gli stessi Enti di normazione il cui accesso avviene attraverso un contributo economico talvolta anche rilevante. È del tutto particolare la circostanza che norme che possono avere rilevanza penale siano conoscibili solo a pagamento.

Alcuni, non convinti delle argomentazioni che sono state sopra riportate, sostengono che il rispetto delle norme tecniche sia solo presunzione di rispetto della regola dell’arte e che vi sia libertà di non rispettarle se si è capaci di dimostrare, su un fatto tecnico, di avere un proprio standard. Tale affermazione ha una sua consistenza, ad esempio, nel campo delle aziende petrolchimiche ove da vari decenni sono state sperimentate e attuate procedure e standard derivanti dalla pratica aziendale che sono state codificate in un proprio corpus tecnico, ma è sicuramente sbagliata quando si parla del mondo delle piccole e medie aziende o ancora meglio degli studi professionali, ove le singolarità non possono costituire standard di riferimento e la libertà per raggiungere la “ buona tecnica” consiste nella possibilità di riferirsi ad un organismo riconosciuto ( NFPA, FM, DIN, BS…).

Questa breve disamina ci consente di affermare che il passaggio culturale e applicativo insito nel Codice di Prevenzione Incendi è molto più profondo di quanto possa apparire a una prima lettura e occorre fare attenzione a possibili insidie. Infatti, sebbene il Codice agisca a legislazione invariata, nel senso che sia l’art. 2087 cc sia la normazione tecnica erano già presenti agli inizi degli anni settanta, la novità, per alcuni aspetti dirompente, è quella di richiamare questi vincoli normativi in maniera sistematica e stringente rendendo quindi la progettazione e la realizzazione delle misure antincendio molto più complessa e difficoltosa rispetto al recente passato e al cosiddetto “giudizio esperto. 

A solo titolo di esempio di quanto appena rappresentato voglio riportare un’esperienza di cui ho conoscenza diretta. Si consideri un magazzino meccanizzato autoportante normalmente utilizzato per il deposito di merce. Il Codice prevede:

a) che se dovesse crollare a causa di un incendio non deve danneggiare fabbricati o opere interne alla proprietà o esterne (criterio dell’implosione);
b) che la distanza minima da altri fabbricati deve consentire al massimo un flusso termico non sia superiore a 12,6 KW/mq.

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segue in allegato

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Fonte: Ordine Ingegneri Provincia di Torino

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