Prevenzione incendi Ospedali: Testo coordinato
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “ospedali” (e simili) sono ricompresi al punto 68 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio).
D.M. 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. (GU n. 227 del 27 settembre 2002)
Testo commentato e coordinato con le modifiche introdotte dal D.M.19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al D.M. 18 settembre 2002” (GU n. 70 del 25/3/2015) e dal DM 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (G.U. n. 232 del 5/10/2005). In corsivo rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti dell’autore, tratti anche da documentazione ministeriale.
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “ospedali” (e simili) sono ricompresi al punto 68 dell’allegato I al decreto, che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio). I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16/2/1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.
N. | ATTIVITÀ | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
68 |
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; | fino a 50 posti letto; | Strutture fino a 100 posti letto; | oltre 100 posti letto |
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2. | Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2 | Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2 |
Circolare prot. n. 12580 del 28-10-2015 D.M.19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Indirizzi applicativi.
Con il D.M.19 marzo 2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture.
Si tratta di aggiornamenti scaturiti dalla previsione dell’art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” e riguardano:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002;
- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
DM 19 marzo 2015
Nello specifico, gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002, mentre l’Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.
Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati:
A- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2: | ||
I° scadenza | II° scadenza | III° scadenza |
24 ottobre 2015 | 24 ottobre 2018 | 24 ottobre 2021 |
B- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2: | ||
I° scadenza | II° scadenza | III° scadenza |
24 aprile 2016 | 24 aprile 2019 | 24 aprile 2022 |
C- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto: | ||
I° scadenza | II° scadenza | III° scadenza |
24 aprile 2016 | 24 aprile 2019 | 24 aprile 2022 |
Ferme restando le scadenze temporali sopra richiamate, per le attività di cui al punto C, l’adeguamento può essere, altresì, realizzato procedendo per singoli lotti di lavori caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nel decreto in argomento. Si introduce in tal modo un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l’impiego delle risorse.
Per quanto riguarda l’allegato III, che come già precisato introduce il nuovo titolo V al decreto 18 settembre 2002 e detta le specifiche indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione, lotto, reparto) ancora da adeguare, si evidenzia che la predisposizione e l’adozione di tale sistema deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l’intero processo.
Si evidenzia, altresì, che anche i responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all’entrata in vigore del decreto 18 settembre 2002, che non intendano optare per l’applicazione del DM 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio
segue in allegato
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Prevenzione incendi ospedali | Scadenze adeguamento
Doc. 18.10.2018 - Rev. 0.0 2019
Tabelle di dettaglio scadenze adeguamento normativa antincendio ospedali (RTV - D.M. 18 settembre 2002 come modificato dal D.M.19 marzo 2015) ovvero delle categorie A, B e C dell'attività n. 68 di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
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