Nota VVF prot. n. 8827 del 04 luglio 2020
Chiarimento sulla possibilità di rivalutare l'entità del servizio di vigilanza antincendio in precedenza deliberato
Oggetto: affollamento in locale di pubblico spettacolo - quesito
In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si evidenzia, preliminarmente, che la capienza del locale di pubblico spettacolo viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.
In linea con le indicazioni fornite con circolare D.C.PREV. prot. n. 8380 del 25 giugno 2020 relativa ai servizi di vigilanza antincendio presso gli impianti sportivi, si ritiene che, anche per il caso prospettato dal Comando VF di Venezia, si possa procedere, nell'ambito della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ad una rivalutazione dell'entità dei servizi di vigilanza antincendio in precedenza deliberati, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell'attività per il controllo del numero degli occupanti.
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Fonte: VVF
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