Nota prot. n. P3770/4101 sott. 72/C.1(17) del 9 maggio 2000
OGGETTO: Impianti idrici antincendio. – Requisito di continuità. –
Nel riscontrare il quesito in oggetto si concorda con l’avviso espresso al riguardo da codesto Comando, ritenendo che il requisito di continuità dell’alimentazione idrica degli impianti antincendio, collegati ad un acquedotto cittadino, non viene meno per una momentanea interruzione dell’erogazione dovuta ad interventi di manutenzione.
Parere del Comando
Nell’esaminare i progetti relativi agli impianti idrici antincendio, a servizio di attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, questo Comando verifica che per gli stessi siano garantire, con continuità, le
caratteristiche di pressione e portata, previste dalle varie norme o, in mancanza di queste, dettando idonee prescrizioni in relazione alle caratteristiche dell’insediamento, il livello di rischio, ecc.
Per quanto riguarda l’aspetto della continuità dell’alimentazione idrica, le varie normative (scuole, alberghi, autorimesse, ecc.) indicano che gli impianti devono essere alimentati normalmente dagli acquedotti cittadini e che, qualora non sia possibile garantire le caratteristiche di pressione, portata e continuità temporale richieste, si dovrà fare ricorso ad idonea riserva idrica.
Al riguardo, si è avuto modo di constatare che, di norma, le aziende erogatrici del servizio idrico, pur assicurando le caratteristiche di portata e pressione, non ritengono di potersi assumere la responsabilità di garantire la continuità temporale richiesta.
Questo Comando ha, fino ad oggi, ritenuto l’allaccio all’acquedotto cittadino condizione sufficiente al fine di garantire le caratteristiche di continuità di alimentazione idrica degli impianti, interpretando che preoccupazione del legislatore non fosse quella dell’episodica mancanza di acqua (ad es. per manutenzione dell’acquedotto), quanto l’eventuale inaffidabilità dell’acquedotto stesso, dovuta alle caratteristiche geografiche della zona (periodi dell’anno di forte siccità ecc.).
A conferma di tale interpretazione potrebbe essere richiamata la differenziazione che opera il D.M. 9.04.94, al punto 11.3.2.4, quando definisce le caratteristiche di un’alimentazione ad alta affidabilità, prescritta per le attività ricettive con più di 500 posti letto.
Proprio in considerazione di quest’ultima differenziazione operata dalla norma, si chiede a codesto Ministero di volere far conoscere se le considerazioni e le interpretazioni di questo Comando siano corrette ovvero se debba, comunque, essere richiesta sempre l’installazione di un’idonea riserva idrica al fine di garantire le caratteristiche di continuità del flusso idrico a servizio degli impianti antincendio.
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Fonte: VVF
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