Macchine elettriche fisse esistenti: adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio entro il 7 ottobre 2021 e 7 ottobre 2023
ID 12725 | 01.02.2021 / Scheda completa in allegato
Con l'attività 48 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 vengono introdotte come nuove attività (in categoria B) le macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc.
RTV di riferimento: Decreto 15 settembre 2014.
Obbligo Codice DM 3 Agosto 2015: NO
Attività n. |
Descrizione |
Cat. A |
Cat. B |
Cat. C |
48 |
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 |
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Macchine elettriche |
Centrali termoelettriche |
Le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc, esistenti alla data del 4 Settembre 2014 (data di entrata in vigore del Decreto 15 luglio 2014 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc), devono adeguarsi ai requisiti previsti dal suddetto decreto di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), entro il 7 ottobre 2021.
Inoltre devono essere adeguate agli altri requisiti previsti dal suddetto decreto di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) entro il 7 ottobre 2023.
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Art. 6. Disposizioni complementari e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le installazioni di macchine elettriche fisse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU - 4 Settembre 2014 - ndr) di cui all’art. 4, commi 2 e 4, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio ivi previsti, entro i seguenti termini:
a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151(1) e successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto:
Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9;
Titolo I, Capo II punto 10, limitatamente alla installazioni di tipo BE e CE e punto 11;
Titolo III, punto 3;
Titolo III, Capo I, punto 1;
Titolo III, Capo V, punto 2;
b) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente lettera a), (7 ottobre 2021) per i seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto:
Titolo III, Capo I, punto 2;
Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente al primo capoverso, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;
Titolo III, Capo III, punto 2, punto 3, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 4;
Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;
c) entro sei anni dal termine previsto alla precedente lettera a) (7 ottobre 2023) per i restanti punti dei Titoli I e III della regola tecnica allegata al presente decreto;
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(1) L'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 è stato prorogato più volte, termine ultimo 7 ottobre 2017 (Vedi articolo proroghe nuove attività DPR 151/2011)
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