Formazione personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale
ID 12452 | 29.12.2020 / Documento di lavoro completo in allegato
Il Decreto Ministero dell'Interno 213 del 13 Settembre 2018 riguarda l’approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2016.
Al punto 6. 1 della sezione VI dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016 (Decreto Biogas) si dispone che il personale addetto alle operazioni di carico e scarico deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento, organizzati da organismi qualificati, e si lascia al Dipartimento VVF i requisiti, le modalità di effettuazione dei corsi e dei programmi, regolati dal Decreto Ministero dell'Interno 213 del 13 Settembre 2018.
Paragrafo 6.1, della sezione VI dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016
Il personale addetto alle operazioni di carico/scarico deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse.
A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento.
L’organizzazione del corso è affidata ad organismi qualificati. I requisiti degli organismi, le modalità di effettuazione dei corsi ed i relativi programmi sono stabiliti dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.
Da questo specifico corso di addestramento possono essere esentati:
a) gli iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art 16 del D.lgs. n. 139/2006;
b) il personale che all’atto della pubblicazione del presente decreto abbia già maturato una comprovata esperienza di almeno 5 anni nelle forniture nello specifico settore e ciò sia attestato da apposita dichiarazione del Titolare dell’Impresa, che ne dichiara sotto la propria responsabilità l’idoneità a svolgere questa attività;
c) i tecnici abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo il D.lgs n. 40/2000 e integrazione del D.lgs. 35 del 27 gennaio 2010, specificatamente formati alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose ADR.
Le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate sotto la diretta responsabilità del personale incaricato nel rispetto della normativa vigente.
Per le forniture di emergenza, la verifica dell’idoneità del sito ai sensi del presente decreto ed in generale per il sicuro avvio e svolgimento delle operazioni di carico/scarico, deve essere stabilita da parte di
Professionista abilitato iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 139/2006.
Nel caso di forniture di emergenza inferiori a 20.000 Sm3, ad attività non comprese nell’allegato I al DPR n. 151/2011, la verifica dell’idoneità del sito può essere effettuata dal responsabile tecnico dell’azienda fornitrice del gas.
Soggetti formatori
Il Decreto Ministero dell'Interno 213 del 13 Settembre 2018 definisce le caratteristiche dei soggetti formatori all'art. 1 indicando un elenco specifico di quelli abilitati ad effettuare corsi di addestramento: trattasi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di privati, enti o società (denominati "organismi formatori") in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2.
All'articolo 2 si richiede che gli enti formatori dispongano di un corpo docente formato da unità in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all'esercizio di una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore del gas naturale o biogas, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, società o studi professionali;
- iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose.
Inoltre, si richiede un'adeguata struttura logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per assicurare l'espletamento dei compiti previsti dal decreto.
1. Gli organismi formatori devono disporre di un corpo docente formato da unità in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all'esercizio di una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore del gas naturale o biogas, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, società o studi professionali;
b) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
c) certificato dì formazione professionale rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose.
2. Gli organismi formatori devono, altresì, disporre di un’adeguata struttura logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per assicurare l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.
Programma e svolgimento dei Corsi
All'articolo 3 del Decreto Ministero dell'Interno 213 del 13 Settembre 2018 sono enunciate le caratteristiche ed i requisiti dei Programmi dei corsi: va nominato un direttore del corso, che cura il corretto svolgimento del programma didattico, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato l al Decreto del 2018.
Il Corso deve durare almeno 16 ore con parte teorica e pratica e verifica finale.
Per i discenti in possesso del certificato di formazione professionale ADR in corso di validità, per il trasporto di merci pericolose in cisterna, il corso potrà avere durata ridotta ad otto ore, sempre nel rispetto dei contenuti minimi dei Programmi dettati all'Allegato I.
All'organismo formatore si richiede di comunicare, almeno 15 giorni prima di dare inizio all'attività di formazione, il possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 e le informazioni relative al corso di addestramento, alla Direzione regionale dei vigili del fuoco competente per territorio in relazione alla sede di svolgimento del corso.
Tale comunicazione deve contenere i dati identificativi dell'organismo formatore, il programma, i nominativi del direttore del corso e della commissione esaminatrice, il calendario delle lezioni e la sede e data di svolgimento della verifica finale, oltre all'elenco dei discenti.
Permesso alla Direzione regionale di comunicare elementi ostativi e svolgere eventuali controlli anche a campione, sulla regolare esecuzione dei corsi di addestramento.
...Segue in allegato
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