Circolare CNI n. 679 del 28.12.2020
Emergenza epidemiologica COVID-19: Aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio
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OGGETTO: emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.
Con l’approvazione della Legge 27/11/2020 n.159 (G.U. n. 300 del 3/12/2020) di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 è stato introdotto un nuovo aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza.
L’art. 3-bis (allegato alla presente) di detta legge modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27 stabilendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Inoltre, il nuovo comma 2-sexies dell’art. 103 stabilisce anche che tutti gli atti scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 (che non sono stati rinnovati), si intendono validi e conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento, conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.
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