Bozza revisione DM 12/04/1996 - Decreto di prevenzione incendi sugli impianti termici
Update 25.06.2019
E' stata notificata alla Commissione europea, per l'approvazione armonizzata, la nuova regola tecnica che modifica il decreto ministeriale 12 aprile 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.
Update 09.10.2018
Comitato Centrale Tecnico Scientifico bozza di revisione del D.M. 12 aprile 1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi".
La bozza di decreto rivede e aggiorna i criteri per la progettazione e la realizzazione di impianti termici alimentati a combustibili gassosi a partire da 35kW di potenza inoltre, introduce la possibilità di utilizzare le norme Uni per la progettazione dell’impianto di adduzione, la suddivisione in schede per avere tutte le disposizioni raggruppate per tipologia di installazione/apparecchi.
Attualmente tale documento è in una fase di “inchiesta pubblica” ed è possibile presentare osservazioni/commenti.
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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. (GU Serie Generale n. 103 del 4/5/1996 - S.O. n. 74)
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “impianti termici” (e simili) sono ricompresi al punto 74 dell’allegato I al decreto. I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98)
N. |
Attività |
Categoria |
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A |
B |
C |
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74 |
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. |
fino a 350 kW |
oltre 350 kW e fino a 700 kW |
oltre 700 kW |
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Fonte: VVF
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