Lettera Circolare Prot. N° P1113/4101 sott. 72/E Roma, 31 luglio 1998
Roma, 31 luglio 1998
OGGETTO: Titolare dell’attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa.
Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi. Pervengono a questo Ufficio quesiti in merito ai casi in cui il titolare dell’attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincide con il gestore della stessa, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti.
Al riguardo, per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. n. 37 del 1998 e dal successivo decreto ministeriale 4 maggio 1998, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. Il titolare dell’attività, che normalmente coincide con il titolare dell’autorizzazione amministrativa prevista dalle specifiche normative per l’esercizio dell’attività medesima, è il soggetto tenuto a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi, nelle forme stabilite dai citati provvedimenti.
Nel caso indicato in premessa, alcuni obblighi gestionali di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998 possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore: in tale circostanza il titolare dell’attività dovrà specificare nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4.5.1998, quali obblighi, tra quelli previsti dall’articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest’ultimo attestante l’assunzione delle connesse responsabilità e l’attuazione dei relativi obblighi.
Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione costituiscono, tra le attività di cui al D.M. 16.2.1982, quelle ove ricorre più diffusamente la circostanza oggetto della presente disposizione.
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