RTV Centrali termiche combustibile gassoso | Tavole di lettura
ID 9589 | 28.11.2019
Tavole di lettura del nuovo Decreto 8 novembre 2019, RTV per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti termici a combustibile gassoso in vigore dal 21 dicembre 2019.
Vedi Documento per Adeguamento Impianti esistenti
In fondo all'articolo, scorrendo la pagina, allegate Tavole di lettura PDF della RTV di PI Impianti termici gassosi di cui al Decreto 8 novembre 2019 riservato Abbonati Sicurezza Lavoro.
Il presente elaborato è volto ad illustrare in maniera schematica tramite l’utilizzo di tavole riassuntive quelli che sono i principali aspetti della regola tecnica di prevenzione incendi relativa alla progettazione di centrali termiche con potenza termica superiore a 35 KW alimentate a combustibile gassoso, di cui al Decreto 8 novembre 2019 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
La RTV è stata pubblicata nella GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019, in vigore dal 21 dicembre 2019.
Tavole RTV PI Impianti a combustibile gassoso:
Tavola 2 - Generatori di aria calda a scambio diretto (Installazioni all’aperto/Installazione in locale esterno/Installazione in apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato servito/Installazione nei locali serviti). Tavola 3 - Nastri radianti e moduli a tubi radianti (Installazioni all’aperto/Installazione nei locali serviti) Tavola 4 - Impianti per la cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani, per il lavaggio biancheria e per la sterilizzazione (Installazione nei locali serviti). Tavola 5 - Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari (Installazione in locale esterno/Installazione in apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato servito/Installazione in locale in cui avviene la consumazione pasti). Tavola 6 - Apparecchi di riscaldamento di tipo "A" realizzati con diffusori radianti ad incandescenza (Installazione nei locali serviti)
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Decreto 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019)
Le disposizioni contenute nel Decreto 8 novembre 2019 si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Il decreto non si applica a:
- impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- impianti di incenerimento;
- impianti costituiti da stufe catalitiche;
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del Decreto 8 novembre 2019.
All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vi- genti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.
Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.
Impianti esistenti (si veda schema Fig. 1)
Vedi Documento per Adeguamento Impianti esistenti
Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle disposizioni del Decreto 8 novembre 2019.
Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.
(1) D.M. 12 aprile 1996 e norme correlate
(2) Successi (se al primo <20%) aumenti di portata termica -> conformità al Decreto 8 novembre 2019
Fig. 1 Diagramma di flusso adeguamento impianti termici a combustibile gassoso esistenti data dell’8 Novembre 2019
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Valutazione del rischio
Disposizioni per i generatori di aria calda, i moduli a tubi radianti e i nastri radianti
Nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni, l'installazione deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del decreto attraverso la valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e secondo le modalità operative indicate dai relativi allegati, quale parte integrante della più generale valutazione del rischio di incendio prevista dal decreto legislativo medesimo. La possibilità di installazione di tali apparecchi e pertanto subordinata all'individuazione delle zone classificate pericolose ai fini della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive in presenza di gas e o di polveri combustibili e dell'estensione dei relativi volumi nell'ambiente di lavoro, in conformità alle norme tecniche vigenti.
All'interno di dette aree potranno essere installati solo apparecchi idonei ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.85.
All'esterno di tali aree gli apparecchi a gas possono essere installati ad opportune distanze di sicurezza dalle superfici esterne dei volumi e/o dell'inviluppo delle zone classificate pericolose in cui si prevede la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive.
Disposizioni per gli apparecchi di tipo A realizzati con diffusori radianti ad incandescenza
La possibilità di installazione di apparecchi realizzati con diffusori radianti ad incandescenza in luoghi soggetti ad affollamento di persone, quali ad esempio i luoghi di culto, e subordinata all'effettuazione di una valutazione di rischio, che prenda in considerazione i fattori di rischio indicati alla Sezione 8 della presente regola tecnica, utili all'elaborazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del decreto. In ogni caso devono essere rispettate le istruzioni, le avvertenze e le limitazioni di installazione, uso e manutenzione eventualmente specificate dal fabbricante degli apparecchi a gas.
Disposizioni complementari
- Condotte aerotermiche
- Serrande tagliafuoco
- Impianto interno di adduzione gas
- Guaine
- Alloggiamenti antincendio
- Impianto elettrico
- Mezzi di estinzione degli incendi
- Segnaletica di sicurezza
- Stabilità dei componenti
- Esercizio e manutenzione
Condotte aerotermiche
Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 italiana o in classe A1 di reazione al fuoco europea. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, e ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 italiana o in classe A2-s1,d0 o B-s3,d0 di reazione al fuoco europea. Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d'uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno che deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 o di classe A1, A2-s1,d0, europea. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non può essere superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, possono essere realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0, 0-1, 1-0, 1-1 o 1 italiana o di classe A1, A2-s1,d0, B-s2,d0 B-s3,d0 europea. Le condotte di classe 0 possono essere rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 o di classe B- s2,d0 B-s3,d0 europea. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale in classe 0 di reazione al fuoco italiana o in classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco europea, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportino il rischio di esplosione e/o incendio. L'attraversamento dei sopra richiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30 / EI 30.
Serrande tagliafuoco
Ogni serranda tagliafuoco deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari al maggiore tra i requisiti previsti per la parete attraversata e il compartimento dei locali serviti è comunque non inferiore a EI 30.
Qualora le condotte aerotermiche attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria, la serranda tagliafuoco dovrà essere azionata anche da impianto di rivelazione e allarme incendio, installato nell'ambiente servito. In ogni caso l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore e l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio.
[...] segue in allegato
Tavola 4 - Impianti per la cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani, per il lavaggio biancheria e per la sterilizzazione
Tabelle Tavola 4 - Impianti per la cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani, per il lavaggio biancheria e per la sterilizzazione
[...] segue in allegato
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Prevenzione Incendi Centrali termiche
D.M. 12 aprile 1996
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011