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Direttiva (UE) 2019/1831

Valori indicativi di esposizione professionale agenti chimici

Agenti Chimici Lavoro: 5° Elenco

Rischio chimico: dall'UE il quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale agenti chimici

Direttiva (UE) 2019/1831 (XIV Direttiva particolare)

Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione

(GU L 279/31  del 31.10.2019)

Entrata in vigore: 20.11.2019

...

Articolo 1

È stabilito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’UE per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono valori limite indicativi nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato, tenendo conto dei valori limite dell’UE.

Articolo 3

Nell’allegato della Direttiva 2000/39/CE, il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Allegato

 

CE(1)

 

CAS(2)

 

NOME DELL'AGENTE CHIMICO

VALORI  LIMITE

 

 

Annotazione(3)

8ore(4)

Breve termine(5)

mg/m3(6)

ppm(7)

mg/m3(6)

ppm(7)

200-539-3

62-53-3

Anilina ( 8 )

7,74

2

19,35

5

Pelle

200-817-4

74-87-3

Clorometano

42

20

200-875-0

75-50-3

Trimetilammina

4,9

2

12,5

5

202-704-5

98-82-8

2- fenilpropano (cumene) (8)

50

10

250

50

Pelle

203-300-1

105-46-4

Acetato di sec-butile

241

 50

723

150

203-403-1

 106-49-0

4-amminotoluene

4,46

1

8,92

2

Pelle

203-745-1

110-19-0

Acetato di isobutile

241

50

723

 150

 —

204-633-5

123-51-3 Alcool isoamilico

18

5 37 10

 —

204-658-1

123-86-4 Acetato di nbutile 241

50

723

150

233-046-7

10025- 87-3 Tricloruro di fosforile 0,064 0,01 0,13 (*) 0,02


segue

(1) N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’Unione europea.
(2) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
(3) Una notazione cutanea attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione di breve durata (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m3 : milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 KPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) Durante il monitoraggio dell’esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal
comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).

(*) Rettifica della direttiva (UE) 2019/1831 (GU L 15/21 del 24.1.2022)
_________

Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

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