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Direttiva (UE) 2019/944

Direttiva  UE  2019 944

Direttiva (UE) 2019/944

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE

GU L 158/125 del 14.06.2019

Entrata in vigore: 04.07.2019
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Modficata:

Regolamento (UE) 2022/869 - Consolidato 23.06.2022
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Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.
La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica dell'Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione negli Stati membri.
La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno dell'energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Articolo 3 Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio

1. Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.
2. Quando sviluppano nuovi interconnettori gli Stati membri tengono conto degli obiettivi di interconnessione elettrica di cui all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999.
3. Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l'uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi.
4. Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'energia elettrica rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, comprese le normative riguardanti la politica in materia di ambiente e sicurezza.

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Articolo 70 Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:
1) l'articolo 9 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Misurazione del gas naturale»;
b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.»;
c) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:»; ii) le lettere c) e d) sono soppresse
2) l'articolo 10 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Informazioni di fatturazione per il gas naturale»;
b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.»;
c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.»;
3) all'articolo 11, il titolo è sostituito dal seguente:
«Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas naturale»;
4) all'articolo 13, i termini «agli articoli da 7 a 11» sono sostituiti dai termini «agli articoli da 7 a 11 bis»;
5) l'articolo 15 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è così modificato:
i) il primo e il secondo comma sono soppressi;
ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.»;
b) il paragrafo 8 è soppresso.
6) nell'allegato VII il titolo è sostituito dal seguente:
«Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas naturale»;

Articolo 73 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a i) e lettera k), l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, l'articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 10, gli articoli 25, 27, 30, 35 e 37, l'articolo 38, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 39, l'articolo 41, gli articoli 43, 44 e 45, l'articolo 46, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'articolo 46, paragrafo 2, lettere da e) a h), l'articolo 46, paragrafi da 3 a 6, gli articoli da 47 a 50, gli articoli 52, 53, 55, 56, 60, 64 e 65 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 70, punti da 1) a 3), punto 5), lettera b), e punto 6), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 70, paragrafo 5, lettera a), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'articolo 70, punto 4, si applica a decorrere dal 26 ottobre 2020.

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