Decreto 28 ottobre 2005
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
(GU n.83 del 08-04-2006 - SO n. 89)
Entrata in vigore: 08 aprile 2006
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Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse gia' in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sull’infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate, di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo quanto specificato nell’Allegato II per le gallerie da 500 m a 1000 m.
2. Le presenti norme non si applicano alle metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo
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Art. 6. Responsabile di galleria
1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero;
2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni:
a) attua le procedure di cui all’Allegato IV per la messa in servizio della galleria;
b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso di emergenza, secondo quanto previsto nell’Allegato IV;
c) garantisce il mantenimento di efficienza dell’infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza;
d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni, come previsto dall’Allegato II;
e) redige annualmente un rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza e lo trasmette al Gestore dell’Infrastruttura;
f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di sicurezza di cui all’Allegato IV;
g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie.
3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino.
4. In una galleria, il responsabile della galleria redige e trasmette al Gestore un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive.
5. Il responsabile di galleria puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie di una o piu' tratte ferroviarie.
Art. 7. Responsabile della sicurezza
1. Per ogni galleria il Gestore dell’infrastruttura nomina un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero.
Il responsabile della sicurezza, puo' coincidere con il responsabile della galleria.
2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della sicurezza puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie appartenenti ad una o piu' tratte ferroviarie.
3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni:
a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
b) partecipa alla pianificazione, all’attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l’emergenza esterna ed il soccorso;
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio;
d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa all’organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari;
e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nell’Allegato IV;
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Art. 11. Gallerie in esercizio
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4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni dall’entrata in vigore del presente decreto (08 aprile 2024-ndr).
Vedi Documento proroghe
segue in allegato
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