Rivalutazione sanzioni violazioni in materia di salute e sicurezza | dal 1° luglio 2018
Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, inerente la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018)
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IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Visto il comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, cosi come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 (conv. da L. n. 99/2013), secondo il quale “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.”;
Vista la nota del 19 aprile 2018 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata all’Ispettorato nazionale del lavoro con la quale il Ministero ritiene che “il provvedimento di cui all’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, possa essere adottato da codesto Ispettorato, trattandosi di materia rientrante tra le competenze attribuite”;
Vista la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2013- 2018 che, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, risulta pari a 1,9%;
DECRETA
Fonte: INL
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