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Direttiva (UE) 2017/164

Agenti chimici lavoro: 4° elenco

Rischio chimico: dall'UE il quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale agenti chimici

Direttiva (UE) 2017/164 (XIV Direttiva particolare)

Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (XIV Direttiva particolare).

(GU n. 27/118 del 01.02.2017)

_______

Articolo 1
È stabilito un quarto elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale dell'Unione per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

Articolo 2
Gli Stati membri stabiliscono valori limite nazionali indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori limite dell'Unione.

Articolo 3
Nell'allegato della direttiva 91/322/CEE, i riferimenti all'acido acetico, al diidrossido di calcio, all'idruro di litio e al monossido di azoto sono soppressi con effetto dal 21 agosto 2018, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 4
Nell'allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento all'1,4-diclorobenzene è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.

Articolo 5
Nell'allegato della direttiva 2009/161/UE, il riferimento al bisfenolo A è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.

Articolo 6
1.Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri possono avvalersi di un periodo transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.

2.Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori seguenti in luogo dei valori limite stabiliti nell'allegato:

a) per quanto riguarda il monossido di azoto: i valori limite esistenti stabiliti in conformità all'allegato della direttiva 91/322/CEE;

b) per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio: i valori limite nazionali in vigore al 1° febbraio 2017

Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 agosto 2018.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 8 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Allegato

 

CE(1)

 

CAS(2)

 

NOME DELL'AGENTE CHIMICO

VALORI  LIMITE

 

 

Annotazione(3)

8ore(4)

Breve termine(5)

mg/m3(6)

ppm(7)

mg/m3(6)

ppm(7)

Manganese e composti inorganici del manganese
(espresso come manganese)

0,2(8)
0,05(9)

200-240-8

55-63-0

Trinitrato di glicerolo

0,095

0,01

0,19

0,02

cute

200-262-8

56-23-5

Tetracloruro di carbonio,tetracloro metano

6,4

1

32

5

cute

200-521-5

61-82-5

Amitrolo

0,2

200-580-7

64-19-7

Acido acetico

25

 10

50

 20

 200-821-6

 74-90-8

Cianuro di idrogeno
(espresso come cianuro)

1

0,9

 5

4,5

 cute

 200-838-9

 75-09-2

Cloruro di metilene diclorometano

 353,

 100

 706

 200

 cute

200-864-0

75-35-4

Cloruro di vinilidene,1,1-di­cloroetilene

 8

 2

 20

 5

 —

201-083-8

78-10-4

Ortosilicato ditetraetile

 44

5

 201-177-9

 79-10-7

Acido acrilico, acidoprop-2- enoico

29

10

59(10)

20(10)

201-188-9

79-24-3

Nitroetano

 62

 20

 312

 100

 cute

201-245-8

80-05-7

BisfenoloA,  4,4′-isopropili­dendifenolo

 2(8)

 —

 —

 —

 —

202-981-2

101-84-8

Difeniletere

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etilesan-1-olo

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-diclorobenzene; p-diclorobenzene

12

2

60

10

cute

203-453-4

107-02-8

Acroleina, acrilaldeide; prop-2-enale

0,05

 0,02

0,12

0,05

 —

203-481-7

107-31-3

Formiato di metile

125

 50

250

100

cute


segue

(1) N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unione europea.
(2) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) Un'annotazione che riporta il termine «cute» per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata (TWA).
(5) Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite oltre il quale non dovrebbe esservi esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo diversa indicazione.
(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo d'aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 kPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) Frazione inalabile.
(9) Frazione respirabile.
(10) Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.

_________

Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998)

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