Prevenzione Incendi
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Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023

Circolare DCPREV prot  n  15985 del 30 ottobre 2023   Carichi sospesi led wall

Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023 / Carichi sospesi led-wall

ID 20815 | 21.11.2023

Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici.
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Nell’ultimo periodo nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento sono installati allestimenti ed attrezzature sempre più complesse e scenografiche, che sovente raggiungono dimensioni rilevanti, spesso accompagnate da significative capacità di movimento.

Con la precedente Circolare di questo Dipartimento n. 1689 del 1° aprile 2011, si è già evidenziata la necessità di una particolare attenzione legata ai rischi dovuti alle sollecitazioni relative ai carichi dinamici, fornendo le prime indicazioni degli elementi minimi di valutazione delle misure adottate.

Al fine di aggiornare i criteri di controllo da parte delle Commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e di fornire ulteriore contributo con le indicazioni sulla documentazione tecnica da acquisire per la verifica e i controlli concernenti la sicurezza e solidità di tali elementi strutturali, è stato istituito un apposito tavolo tecnico interistituzionale presso questo Dipartimento, con l’autorevole supporto e la condivisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della redazione del documento tecnico allegato.

L’aggiornamento tiene conto di alcuni incidenti, avvenuti all’estero causati da elementi dinamici e da impianti «led-wall», specificando le misure di sicurezza relative ai carichi sospesi installati (carichi statici) o condotti in movimento (carichi dinamici) al di sopra di palcoscenici o platee anche in prossimità di aree di stazionamento e passaggio del pubblico.

Tale evoluzione nel mondo dello spettacolo comporta oggi, per i tecnici progettisti, particolari attenzioni e competenze, specialmente nella valutazione e verifica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), nonché dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei «carichi sospesi».

Analoghe considerazioni valgono, per gli aspetti di competenza, anche per le verifiche e i controlli da parte delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Infatti, le suddette Commissioni di vigilanza, pur esprimendosi collegialmente, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno dotato di specifica professionalità e possono essere integrate, come previsto dall’articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., con esperti di settore.

In particolare, per gli aspetti che attengono alla solidità dei locali e degli impianti, l’articolo 142 del citato regio decreto prevede la presenza in seno alla Commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di «un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile» o dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale nelle Commissioni comunali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 141-bis del suddetto regolamento.

Invece, il rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur in seno alla Commissione, si esprime, nell’esercizio delle proprie specifiche competenze, in materia di prevenzione incendi secondo le previsioni dell’articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei contenuti della presente nota, nonché segnalata a questo Dipartimento ogni eventuale problematica applicativa.

Allegato
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO O PERMANENTE VERIFICA DELLA SOLIDITÀ DEI CARICHI SOSPESI STATICI E/O DINAMICI.
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segue in allegato

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