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Decreto 7 aprile 2023

Decreto 7 aprile 2023   Utilizzo DAE societa  sportive

Decreto 7 aprile 2023 / Utilizzo DAE societa' sportive

ID 20154 | 10.08.2023

Decreto 7 aprile 2023 - Indicazioni sull'utilizzo dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di societa' sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici.

(GU n.186 del 10.08.2023)

...

Art. 1.

1. Per le finalità indicate in premessa, al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 24 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti»;

b) all’art. 1, comma 1, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «commi 11 e 11-bis»; dopo la parola «semiautomatici» sono inserite le parole «e automatici (DAE)»; dopo la parola «salvavita» sono inserite le parole «nelle competizioni e negli allenamenti»;

c) alla rubrica dell’art. 5, dopo la parola «semiautomatici» sono inserite le parole «e automatici (DAE)» e dopo la parola «salvavita» sono inserite le parole «nelle competizioni e negli allenamenti»;

d) all’art. 5, comma 3, dopo la parola «semiautomatici» sono inserite le parole «e automatici (DAE)»; al comma 6, dopo le parole «defibrillatore semiautomatico» sono inserite le parole «e automatico (DAE)»; al comma 7, dopo la parola «semiautomatici» sono inserite le parole «e automatici (DAE)»;

e) all’art. 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui all’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico»;

f) l’allegato E, recante «Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita», è sostituito dall’allegato E del presente decreto.

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