Regolamento delegato (UE) 2022/2526 / Proroga deroga stoccaggio rifiuti mercurio al 1° gennaio 2026
ID 18438 | 22.12.2022
Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida
GU L 328/66 del 22.12.2022
Entrata in vigore: 25.12.2022
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Articolo 1
All’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/852, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2026.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Articolo 13 Stoccaggio dei rifiuti di mercurio
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio.
La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2026.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare il presente regolamento al fine di estendere fino a tre anni il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione.
I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente soltanto nei seguenti impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi:
a) in miniere di sale adatte allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione, o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello delle miniere di sale; o
b) in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione e che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello degli impianti di cui alla lettera a).
Gli operatori degli impianti di stoccaggio permanente provvedono affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento in una camera di stoccaggio sigillata. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio permanente, tali operatori assicurano inoltre il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE, compresi i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti nell'allegato I, sezione 8, terzo e quinto trattino, e nell'allegato II di tale direttiva.
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