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Decreto 1° agosto 2022

Decreto 1  agosto 2022

Decreto 1° agosto 2022 / Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie / disponibili in allegato

ID 17429 | 29.08.2022 / DM e Linee guida in allegato
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In allegato:

Decreto 1° agosto 2022 (link diretto)
Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie (link diretto)
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Decreto 1° agosto 2022
Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

(GU n. 196 del 23.08.2022)
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Art. 1. Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti.

1. Sono approvate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di cui all’Allegato 1 al presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 2. Modalità di applicazione delle Linee guida

1. Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori delle gallerie esistenti, le Linee Guida di cui all’art. 1 dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 - Termini temporali di attuazione - dell’Allegato 1 al presente decreto.

Art. 3 Osservatorio per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti.

1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici con proprio decreto istituisce l'Osservatorio per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti, previsto al paragrafo 7.6 delle Linee guida di cui all'art. 1.

Con medesimo provvedimento sono definiti la composizione, la durata delle nomine e le modalita' di funzionamento. 2. L'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio, senza distinzione per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita'.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2022

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