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Schemi D.lgs su qualità della vita lavorativa e tutele lavoratori

Schemi D lgs su qualit  della vita lavorativa e tutele lavoratori

Schemi D.lgs su qualità della vita lavorativa e tutele lavoratori / Pubblicati i Decreti i GU in data 29 luglio 2022

ID 16290 | Update news 29.07.2022

Update 31.03.2022

In allegato Slides MLPS - Atto Governo n. 377

Il Consiglio dei Ministri n. 70 del 31 marzo 2022 ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di due importanti direttive europee (direttiva UE 2019/1152 e direttiva UE 2019/1158) che impongono agli Stati membri determinati standard in ordine alla qualità della vita lavorativa.

In allegato Atto Governo n. 377 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea)

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DIRITTO DEL LAVORO, ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea (decreto legislativo - esame preliminare).

Il decreto disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.

Il testo prevede che il datore di lavoro comunichi, in modo trasparente, chiaro, completo, conforme agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e a titolo gratuito, a ciascun lavoratore, in formato cartaceo o elettronico, una serie dettagliata di informazioni.

Inoltre, il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’eventuale utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

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Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (decreto legislativo - esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro del lavoro e politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Le norme sono finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e pertanto nulla.

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Fonte: CdM

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