Prevenzione Incendi

Ordinanza Ministero della Salute 25 febbraio 2022

Ordinanza Ministero della Salute 25 febbraio 2022

Ordinanza Ministero della Salute 25 febbraio 2022

ID 15904 | 28.02.2022 / In allegato Ordinanza

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto

(GU n.48 del 26.02.2022)

Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla», e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regioni Friuli-Venezia Giulia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Friuli-Venezia Giulia cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d «zona arancione», e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 4 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Ministero della Salute

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024