Decreto-Legge 20 Luglio 2021 n. 103
Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
(GU n.172 del 20.07.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2021
Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2021
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Art. 1. Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d’acqua di Venezia.
1. Al fine di assicurare l’integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d’acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all’altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.
2. Le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d’acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.
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Art. 2. Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
Art. 3. Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale
Art. 4. Modifiche all’articolo 43 -bis del decreto-legge n. 109 del 2018
Art. 5. Copertura finanziaria
Art. 6. Entrata in vigore
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