Prevenzione Incendi
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CPI Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982: rinnovo entro il 07.10.2021

CPI Attivit   una tantum  del DM d m 16 febbraio 1982 rinnovo entro il 07 10 2021

CPI Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982: rinnovo entro il 07.10.2021

ID 12898 | 20.02.2021 / Documento completo allegato

Il DM 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi" (GU 9 aprile 1982, n. 98) abrogato dal DPR 1° agosto 2011 n. 151, prevedeva per le attività seguenti il C.P.I. con scadenza “una tantum”:

DM 16 febbraio 1982 Attività Scadenza C.P.I. “una tantum”

Allegato 1 Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

N.

Attività

Scadenza C.P.I.

---

---

---

6

Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

u. t.

---

---

---

82

Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti

u.t.

---

---

---

89

Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti

u.t.

90

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

u.t.

---

---

---

94

Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

u.t.

95

Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497

u.t.

96

Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886

u.t

97

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

u.t

Con il DPR 1° agosto 2011 n. 151, che ha abrogato il DM 16 febbraio 1982 non è prevista più in effetti una scadenza del C.P.I..

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (Art. 5), che deve essere effettuata dal titolare di cui all'Allegato I da inviare al Comando è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio ed è scadenzata:

- ogni cinque anni (Art. 5. c. 1)
- ogni 10 anni (Art. 5. c. 2) per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I (sono le attività "una tantum" del DM 16 febbraio 1982).

DPR 1° agosto 2011 n. 151 relativamente alle Attività “una tantum” del DM 16 febbraio 1982

Allegato 1 (di cui all’articolo 2, comma 2)
elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.

Attività

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Equiparazione Attività DM 16 Febbraio 1982 "una tantum"

 

 

 

 

 

 

6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa

fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

oltre 2,4 MPa

--

6

7

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

 

 

Tutti

96

8

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

---

tutti

---

97

--

---

---

---

---

---

64

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

82

---

---

---

---

---

---

71

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

fino a 500 persone

oltre 500 e fino a 800 persone

oltre 800 persone

89

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonchè qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

 

 

Tutti

90

---

---

---

---

---

---

77

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

fino a 32 m

oltre 32 m e fino a 54 m

oltre 54 m

94

---

---

---

---

---

95 (*)

In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95(*), 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni.

Infatti:

Attestazione di rinnovo relativamente al solo punto c), (essendo già scaduti termini per a) e b))

Tabella di equiparazione Attività con scadenza CPI “una tantum” DM 16 febbraio 1982e Attività DPR 1° agosto 2011 n. 151:

Tabella equiparazione CPI   una tantum

(*)
L’attività 95 del DM 16 febbraio 1982 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 non è più elencata nell’Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151.
...
Esempio:

Attivita  una tantum e rinnovo   esempio

Fig. 1 - Esempio rinnovo Attività “una tantum” DM 16 febbraio 1982 (Attività 89) / DPR 1° agosto 2011 n. 151 (Attività 71)

...
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