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Ordinanza Ministero della Salute del 09 gennaio 2021

Ordinanza Ministero della Salute del 09 gennaio 2021

Ordinanza Ministero della Salute del 09 gennaio 2021

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

GU n. 7 dell'11.01.2021

Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e l’applicazione al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della disciplina per gli Stati e territori di cui all’elenco E del medesimo decreto, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ingresso e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Art. 2 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 15 gennaio 2021.

Fonte: Ministero della Salute

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