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Vernici e pitture: quadro normativo sicurezza

Vernici e pitture quadro normativo sicurezza   2024

Vernici e pitture quadro normativo sicurezza / ambiente | Update Marzo 2024

ID 20464 | Update Rev. 1.0 del 20 marzo 2024 / Documento completo in allegato

Il presente elaborato intende fornire una panoramica della disciplina normativa delle vernici e delle pitture in ordine alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza chimica ed ambientale.

Normativa di riferimento:

- Direttiva 2004/42/CE (Direttiva COV) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva
- Dlgs 81/2008- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.PR. 151/2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
DM 31/07/34 - Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
- Regolamento REACH - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche
- Regolamento CLP- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose
- Norme tecniche

Sommario

Premessa
1. Composti Organici Volatili (COV)
1.1 COV e immissione sul mercato pitture e vernici
1.2 Emissioni COV pitture e vernici
2. Schede dati sicurezza
3. Agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro
4. Gestione delle miscele pericolose e misure di protezione individuale
5. P.I. - Depositi liquidi infiammabili
6. Armadi di sicurezza [Rev. 1.0 2024]
7. Limiti di esposizione professionale
7.1 Allegato XXXVIII Valori limite di esposizione professionale
7.2 Limite di esposizione professionale (OELV)
8. Piombo [Rev. 1.0 2024]
9. Norme tecniche
10. Classificazione CLP
11. Requisiti degli imballaggi
12. Esempio etichetta vernici CLP
13. Attribuzione dei Codice CER
14. Etichette Rifiuti pericolosi
15. Pitture Trasporto ADR
Fonti

I prodotti vernicianti sono costituiti da una miscela di agenti chimici che, applicata normalmente a più riprese, forma una pellicola solida, elastica, dotata di resistenza meccanica e chimica che riveste, protegge e migliora esteticamente le superfici su cui viene depositata.

Vernici e pitture   quadro sicurezza Schema 1

Schema 1 - Pitture e vernici

Le principali classi di prodotti vernicianti sono:

- al solvente
- all’acqua
- in polvere

Le operazioni di verniciatura presentano rischi causati dai numerosi agenti chimici che si liberano nell’aria.

I prodotti vernicianti più diffusi si possono dividere in:

- Prodotti al solvente: contengono una parte destinata ad evaporare (solventi) e una frazione destinata a formare il film protettivo (resine, pigmenti, cariche e additivi).

I rischi derivanti da questi prodotti sono legati soprattutto all’elevato contenuto di solventi e altri agenti chimici volatili in essi contenuti (SOV) che al momento dell’applicazione possono raggiungere anche il 70% in peso.

- Prodotti ad alto solido (alto secco): sono nati dall’esigenza di diminuire la presenza di sostanze organiche volatili (SOV). Anche questi prodotti contengono una parte volatile costituita da solventi e una parte non volatile costituita da resine, pigmenti, cariche e additivi. Sono in commercio prodotti che in fase applicativa hanno un contenuto di solventi inferiori al 40% in peso.

- Prodotti all’acqua: hanno l’obiettivo di ottenere prodotti a minor rischio sostituendo i solventi organici con l’acqua. I prodotti più diffusi ottengono questo risultato modificando le resine per renderle solubili in acqua. Essi comportano livelli di rischio minori dei prodotti a solvente a seguito della riduzione di solventi organici fino al 60-70%. Tuttavia anche questi prodotti, non sono privi di rischi per la salute a causa della presenza di resine, pigmenti, cariche e additivi.

- Prodotti in polvere: rappresentano il caso estremo di alto solido. Essi sono molto più semplici dei prodotti liquidi in quanto costituiti principalmente da una miscela di pigmenti, da una resina solida a temperatura ambiente e da agenti reticolanti e distendenti. Le sostanze volatili sono del tutto assenti.

Le vernici in polvere si applicano in linee industriali con tecnologie e spruzzo elettrostatico e, data l’elevata automazione delle procedure applicative, non danno luogo a rilevanti emissioni in ambiente.

Le vernici liquide possono essere “a solvente” quando contengono elevate quote di solvente organico (anche oltre il 50%) o “acquose” quando il mezzo disperdente principale è l’acqua e i solventi organici sono contenuti in quote minori (fino al 5%).

I principali criteri di classificazione, di vernici e pitture, sono esposti nella tabella seguente:

Vernici e pitture   quadro sicurezza Schema 2

Schema 2 - Principali classi di prodotti vernicianti

Le operazioni di verniciatura presentano rischi causati dai numerosi agenti chimici che si liberano nell’aria.

I prodotti vernicianti più diffusi si possono dividere in:

- Prodotti al solvente: contengono una parte destinata ad evaporare (solventi) e una frazione destinata a formare il film protettivo (resine, pigmenti, cariche e additivi).

I rischi derivanti da questi prodotti sono legati soprattutto all’elevato contenuto di solventi e altri agenti chimici volatili in essi contenuti (SOV) che al momento dell’applicazione possono raggiungere anche il 70% in peso.

- Prodotti ad alto solido (alto secco): sono nati dall’esigenza di diminuire la presenza di sostanze organiche volatili (SOV). Anche questi prodotti contengono una parte volatile costituita da solventi e una parte non volatile costituita da resine, pigmenti, cariche e additivi. Sono in commercio prodotti che in fase applicativa hanno un contenuto di solventi inferiori al 40% in peso.

- Prodotti all’acqua: hanno l’obiettivo di ottenere prodotti a minor rischio sostituendo i solventi organici con l’acqua. I prodotti più diffusi ottengono questo risultato modificando le resine per renderle solubili in acqua. Essi comportano livelli di rischio minori dei prodotti a solvente a seguito della riduzione di solventi organici fino al 60-70%. Tuttavia anche questi prodotti, non sono privi di rischi per la salute a causa della presenza di resine, pigmenti, cariche e additivi.

- Prodotti in polvere: rappresentano il caso estremo di alto solido. Essi sono molto più semplici dei prodotti liquidi in quanto costituiti principalmente da una miscela di pigmenti, da una resina solida a temperatura ambiente e da agenti reticolanti e distendenti. Le sostanze volatili sono del tutto assenti.

Le vernici in polvere si applicano in linee industriali con tecnologie e spruzzo elettrostatico e, data l’elevata automazione delle procedure applicative, non danno luogo a rilevanti emissioni in ambiente.

Le vernici liquide possono essere “a solvente” quando contengono elevate quote di solvente organico (anche oltre il 50%) o “acquose” quando il mezzo disperdente principale è l’acqua e i solventi organici sono contenuti in quote minori (fino al 5%).

I principali criteri di classificazione, di vernici e pitture, sono esposti nella tabella seguente:

Vernici e pitture   quadro sicurezza Tabella 1

[...]

Composti Organici Volatili (COV)

Art, 268 comma 1 lett. ll) D.lgs 152/2006

Si definisce COV:

ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;

COV e immissione sul mercato pitture e vernici

La Direttiva 2004/42/CE mira a limitare il contenuto totale di COV in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria allo scopo di prevenire o ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico.

La Direttiva 2004/42/CE subordina l’immissione sul mercato delle pitture e dei i rivestimenti utilizzati in edilizia a: un contenuto massimo di COV diverso per ogni categoria, specifici obblighi di etichettatura; include diverse sanzioni; delinea i metodi analitici di calcolo del tasso di COV; definisce i valori limite per le diverse sottocategorie di prodotti.

La Direttiva introduce l’obbligo di apporre sui prodotti inclusi nel suo ambito di applicazione un’apposita etichetta da cui risultino evidenti alcune informazioni basilari: la natura del prodotto ed il relativo contenuto di COV. 

La Direttiva 2004/42/CE si applica ai prodotti di cui all'allegato I.

Direttiva 2004/42/CE - ALLEGATO I AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini della presente direttiva per pitture e vernici si intendono i prodotti appartenenti alle sottocategorie di seguito elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse.
1.1. Sottocategorie:
a) «pitture opache per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) ≤ 25@60°;
b) «pitture lucide per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;
c) «pitture per pareti esterne di supporto minerale»: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
d) «pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica» : rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Si tratta di prodotti concepiti per i supporti di legno, di metallo o di plastica. Questa sottocategoria comprende i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
e) «vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne» : rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi. Questa sottocategoria comprende gli «impregnanti opachi per legno»: rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici, secondo la definizione contenuta nella norma EN 927-1 (categoria semistabile);
f) «impregnanti non filmogeni per legno»: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5μm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
g) «primer»: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
h) «primer fissanti»: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;
i) «pitture monocomponenti ad alte prestazioni» : rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad es. strato di fondo e strato di finitura per plastica, strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, finiture anticorrosione, rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, resistenza ai graffiti, resistenza alla fiamma e rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
j) «pitture bicomponenti ad alte prestazioni» : rivestimenti destinati agli stessi usi dei monocomponenti, ma con l'aggiunta di un secondo componente (ad es. ammine terziarie) prima dell'applicazione;
k) «pitture multicolori»: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
l) «pitture per effetti decorativi»: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati con vari strumenti durante la fase di essiccazione.
2. Ai fini della presente direttiva, per prodotti per carrozzeria si intendono i prodotti elencati nelle sottocategorie di seguito elencate. Essi sono usati per il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.
2.1. Sottocategorie:
a) «prodotti preparatori e di pulizia» : prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti;
i) i prodotti preparatori comprendono detergenti per la pulitura delle pistole a spruzzo ed altre apparecchiature, sverniciatori, sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e prodotti per eliminare il silicone;
ii) «predetergente»: prodotto detergente per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
b) «Stucco/mastice»: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il fondo (surfacer);
c) «primer»: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione prima dell'applicazione di un fondo;
i) «fondo (surfacer)»: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione, l'adesione dello strato di finitura, e ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
ii) «primer universali per metalli»: rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali promotori di adesione, isolanti, fondi, sottofondi, primer per plastica, fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e fondi riempitivi a spruzzo;
iii) «primer fosfatante (wash primer)»: rivestimenti contenenti almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; rivestimenti usati come primer saldabili; e soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
d) «strato di finitura (topcoat)»: rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata. Comprende tutti i prodotti di finitura, come le basi e le vernici trasparenti:
i) «base (base coating)»: rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato, ma non la brillantezza o la resistenza della superficie;
ii) «vernice trasparente (clear coating)»: rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste;
e) «finiture speciali»: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali, come effetti metallici o perlati in un unico strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es. vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne; e aerosol.

Il D. Lgs. 161/2006 e s.m.i., che ha recepito in Italia la Direttiva 2004/42/CE, ha come finalità quella di prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili (COV), sulla formazione dell’ozono troposferico a seguito dell’impiego di talune pitture e vernici e di prodotti per carrozzeria.

L’articolo 3 del Decreto ci ricorda che i prodotti elencati nell’allegato I (divisi in pitture e vernici e in prodotti per carrozzeria) possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore ai valori tabellati all’allegato II e se sono etichettati in maniera adeguata.

D. Lgs. 161/2006 Allegato II (previsto dall’articolo 3, comma 1)

Valori limite del contenuto di COV nei prodotti

1.Pitture e vernici

Vernici e pitture   quadro sicurezza Allegato II DLGS 161 2006

In accordo all’art. 4 del D. Lgs. 161/2006, tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto, devono essere etichettati riportando:

- il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell’allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall’allegato II, espresso in g/l;
- il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all’uso.

Emissioni COV pitture e vernici

Il Testo Unico Ambientale, decreto legislativo n.152/2006, a certe condizioni, assoggetta ad autorizzazione le attività in cui si ricorra all’uso dei COV. In tale categoria rientrano una serie molto ampia di composti, con caratteristiche fisiche e chimiche differenti, caratterizzati da una particolare volatilità.

Le disposizioni sui Composti Organici Volatili sono contenute all’art. 275, decreto legislativo n.152/2006e all’allegato III alla parte V del medesimo. Più nello specifico, nell’allegato III sono individuate le attività soggette alla normativa in materia di COV, con puntuale indicazione delle soglie di rilevanza delle stesse.

Tra tali attività, l’allegato III nella parte II, punto 7 richiama quella di fabbricazione di miscele per vernici con una soglia di consumo di solventi superiore a 100 t/anno.

Nondimeno, l’autorizzazione dei cov non è un provvedimento autonomo rispetto all’autorizzazione alle emissioni dell’impianto, e potrà essere conseguita, di norma con autorizzazione ordinaria ex art. 269 T.U.A., per le attività in deroga con adesione all’autorizzazione generale ex art. 272, comma 3 T.U.A. ovvero per le attività rientranti in autorizzazione integrata ambientale con AIA ex art. 29-sexies T.U.A.

In base all’art. 275 decreto legislativo n.152/2006, il gestore dell’attività deve presentare una domanda di autorizzazione:

- sia per poter effettuare una delle attività individuate nell’allegato III parte II;
- sia in caso di modifica del consumo di solvente, che faccia rientrare un’attività prima non soggetta ad autorizzazione, nelle soglie individuate nell’allegato III parte II.

L’autorizzazione stabilisce:

- i valori limite di emissione;
- le prescrizioni che devono essere rispettate.
- le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto.

Più nello specifico essa indica il consumo massimo teorico di solvente e l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

Il gestore è chiamato ad informare tempestivamente l’autorità competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative.

La normativa prevede in capo al titolare dell’attività l’obbligo di redigere il c.d. piano di gestione dei solventi, disciplinato all’allegato III, parte V. Il piano è elaborato secondo cadenza prevista dall’autorizzazione ovvero almeno una volta all’anno ed ha la finalità di: consentire i controlli dell’autorità circa il rispetto dei valori limite; individuare le future opzioni di riduzione ed informare il pubblico. Il piano deve essere conferito all’Autorità Competente.

[...]

Schede dati sicurezza

Le schede tecniche e quelle di sicurezza sono indispensabili per conoscere quali sostanze o preparati si stanno utilizzando. Si ricorda inoltre che normalmente il solo nome commerciale del prodotto non permette di individuare gli agenti chimici pericolosi in esso contenuti.

Vernici e pitture   quadro sicurezza Immagine 1

Immagine 1 - Schede di sicurezza

Come detto, la prima fonte di informazione sulle caratteristiche di un agente chimico è fornita della relativa Scheda Dati di Sicurezza (SDS - Allegato II regolamento (CE) n. 1907/2006).

Il Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (in GU L 203/28 del 26.06.2020), in ordine alle prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza.

La scheda dati di sicurezza consente:

- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolati agenti chimici pericolosi e di valutarne l’eventuale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il responsabile dell’immissione sul mercato (il fabbricante, l’importatore o il distributore) di una sostanza o di una miscela pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario, su supporto cartaceo o per via elettronica, la scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; nel caso venga a conoscenza di nuove informazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato è tenuto altresì a trasmettere una scheda aggiornata.

L’obbligo di fornire la scheda di sicurezza riguarda:

- le sostanze:

-- classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP;

-- Persistenti, Bioaccumulabili, Tossiche (PBT) ovvero molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri dell’allegato XIII del regolamento REACH;

-- incluse nell’elenco “Candidate list” per ragioni diverse da quelle dei punti precedenti;

- le miscele:

-- classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP.

Inoltre, su richiesta, è prevista la consegna della scheda informativa in materia di sicurezza nel caso di miscele che non rispondono ai criteri di classificazione come pericolose ma contengono:

- in concentrazione individuale ≥ 1% in peso (miscele non gassose) e ≥ 0,2% in volume (miscele gassose) almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente;

- in concentrazione individuale ≥ 1% in peso (miscele non gassose) almeno una sostanza cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure che ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, è PBT o vPvB, o è stata inclusa nella Candidate list”;

- sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa valori limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

La SDS deve essere compilata in conformità all’articolo 31 e all’allegato II del regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020, che sostituisce quanto riportato nel precedente regolamento UE n. 830/2015, con l’obiettivo di migliorare le SDS includendo in esse alcune informazioni tra cui prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento UE 2018/1881 e prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Il nuovo regolamento si applica dal 1° gennaio 2021; le schede di sicurezza già predisposte possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.

Le informazioni presentate nella SDS devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Inoltre, quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione devono essere riportati in uno specifico allegato della scheda (e-SDS).

La scheda di dati di sicurezza deve menzionare in ciascuna sezione pertinente se sono contemplate diverse nanoforme e, in tal caso, quali, e collegare le informazioni di sicurezza pertinenti a ciascuna di tali nanoforme; il termine «nanoforma» si riferisce a una nanoforma o a una serie di nanoforme simili.

La struttura della scheda di dati di sicurezza deve essere composta dalle seguenti 16 sezioni obbligatorie:

1. identificazione della sostanza / miscela e della società / impresa produttrice;
2. identificazione dei pericoli;
3. composizione / informazione sugli ingredienti;
4. misure di primo soccorso;
5. misure antincendio;
6. misure in caso di rilascio accidentale;
7. manipolazione e immagazzinamento;
8. controllo dell'esposizione / protezione individuale;
9. proprietà fisiche e chimiche;
10. stabilità e reattività;
11. informazioni tossicologiche;
12. informazioni ecologiche;
13. considerazioni sullo smaltimento;
14. informazioni sul trasporto;
15. informazioni sulla regolamentazione;
16. altre informazioni.

Di seguito esempio di SDS relativa ad un prodotto verniciante uso industriale 

Vernici e pitture   quadro sicurezza Esempio SDS

Agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro

D.Lgs. 81/2008 - Titolo IX Sostanze pericolose

...
Art. 223 Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX.

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225226229230.

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

(*) Ndr Dal 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 il D.M. 10 marzo 1998 è abrogato.

[...]

Limiti di esposizione professionale

Allegato XXXVIII Valori limite di esposizione professionale

Si riportano i principali agenti chimici pericolosi che si possono liberare durante la verniciatura (alcuni di essi presentano effetti cancerogeni). In particolare vengono considerati gli agenti per i quali sono stati fissati i valori limite di esposizione professionale riportati nell’Allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/2008.

L’elenco non può essere esaustivo a causa della notevole variabilità e continua innovazione nella formulazione dei prodotti in commercio.

Valori limite di esposizione professionale 

Vernici e pitture   quadro sicurezza Limiti esposizione professionale

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Classificazione CLP

Le vernici sono miscele composte da due o più sostanze.

La classificazione di una miscela dà indicazioni qualitative circa la pericolosità della stessa in relazione alle persone e all’ambiente che ne sono esposti e riflette il tipo e la gravità dei pericoli ad essa associati.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling, Packaging), analogamente a quanto previsto dal GHS, il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche” dell’ONU, prevede dei criteri per la classificazione di pericolo delle sostanze e delle miscele.

La classificazione delle miscele ha luogo sempre per autoclassificazione, ovvero sulla base delle informazioni disponibili, anche ottenute attraverso nuove prove, purché adeguate, attendibili e scientificamente valide, applicando i criteri stabiliti dal regolamento CLP.

Ogni fornitore di un comparto industriale rimane responsabile pienamente della classificazione, dell’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze e miscele che immette sul mercato, nonché del rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento CLP.

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle sono chiamati ad adottare tutte le misure ragionevoli e disponibili per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono influenzare la classificazione delle sostanze o miscele che immettono sul mercato; sulla base di queste informazioni essi procedono eventualmente ad una loro riclassificazione.

Di seguito si riporta la classificazione di alcune delle sostanze che sono componenti di vernici, classificate come pericolose dal CLP.

Vernici e pitture   quadro sicurezza Classificazione CLP

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Esempio etichetta vernici CLP

Vernici e pitture   quadro sicurezza Immagine 10

Immagine 10 – Etichetta CLP

Le etichette poste sulle confezioni dei prodotti chimici sono una fonte di informazione sulla loro pericolosità; esse hanno lo scopo di evidenziare gli eventuali rischi a cui si è esposti durante l’uso e indicare le precauzioni da prendere per il corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.

La forma dell’etichetta, le sue dimensioni, la presenza di simboli e frasi specifiche sono oggetto di specifiche normative. In questa sezione sono approfonditi i dettami sull’etichettatura previsti dal regolamento CE n. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging), che ha sancito un progressivo mutamento dell’etichettatura e dell’imballaggio dal 2009 fino a dicembre 2017, quando sono state totalmente abrogate le precedenti disposizioni.

Ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008, l’imballaggio contenente sostanze o miscele deve essere etichettato quando:

- la sostanza è classificata come pericolosa;
- la miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di determinate soglie.

L'etichetta va apposta saldamente sull'imballaggio e deve poter essere letta orizzontalmente quando l'imballaggio è posto in condizioni normali. Il colore e la presentazione dell'etichetta devono essere tali da renderne chiaramente visibili i pittogrammi; le informazioni contenute nell'etichetta devono essere facilmente leggibili e indelebili.

L’etichetta apposta sulla confezione deve contenere le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione;
- identificatori di prodotto (nome e numeri);
- eventuali pittogrammi di pericolo;
- avvertenze, se ve ne sono;
- indicazioni di pericolo, se ve ne sono;
- eventuali consigli di prudenza;
- informazioni supplementari, se necessarie.

Il “pittogramma” usa una losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero.

Le sostanze o miscele classificate come pericolose per gli utilizzatori e che vengono immesse sul mercato devono essere etichettate in conformità al regolamento CLP.

Pericoli e loro rappresentazione

I pericoli sono suddivisi in 3 tipi:

- pericoli fisici;
- pericoli per la salute;
- pericoli per l’ambiente.

I principi di classificazione per la definizione del pericolo legato all’uso di una certa sostanza sono sostanzialmente gli stessi delle precedenti direttive, ma le classi e le categorie di pericolo hanno subito alcune variazioni per uniformarle al sistema GHS dell’ONU, pertanto potranno verificarsi casi in cui la classificazione è diversa rispetto alla precedente.

Sono considerate pericolose tutte le sostanze e le miscele che rispondono ai criteri di una o più delle classi di pericolo previste dal regolamento CLP. Di seguito è riportato l’elenco delle classi di pericolo, suddivisi in fisici, per la salute e per l’ambiente.

Tra parentesi è riportato il pertinente paragrafo dell’allegato II del regolamento in cui il pericolo è trattato.

Un esempio di etichetta è riportata nell’immagine seguente:

Vernici e pitture   quadro sicurezza Etichetta CLP

[...]

Attribuzione dei Codice CER

Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I del T.U. (D.Lgs. 152/06), recante l’elenco delle sostanze pericolose.

...

Di seguito si riportano i codici CER relativi a pitture e vernici:

Vernici e pitture   quadro sicurezza Codici CER

[...]

Pitture Trasporto ADR

UN 1263 PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) O MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)

Classe 3 Materie liquide infiammabili

Codice di classificazione: F1 Materie liquide infiammabili con punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C)

Etichette:

Vernici e pitture   quadro sicurezza Etichette ADR

Numero Kemler: 30 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23 °C e 60 °C) o materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso avente un punto d'infiammabilità superiore a 60 °C, riscaldate ad una temperatura uguale o superiore al suo punto d'infiammabilità, o materia liquida autoriscaldante

Esenzione parziale

Vernici e pitture   quadro sicurezza Esenzione parziale

Riguarda i trasporti di determinate materie pericolose fino alla quantità massima prevista dall’ADR e si riferisce esclusivamente al trasporto in colli.

Fig. Tabella esenzione parziale 1.1.3.6

Vernici e pitture   quadro sicurezza Tabella esenzione parziale

Il trasporto di colli di pitture può usufruire dell'esenzione secondo 1.1.3.6 per una massa netta per unità di trasporto inferiore a 1000 l.

L’esenzione è definita parziale in quanto alcune disposizioni ADR vanno rispettate indipendentemente dalla quantità trasportata.

Non è obbligatorio rispettare le prescrizioni ADR relative a:

- Pannelli di pericolo e cartelli di rischio su veicoli, container e cisterne
- Istruzioni scritte al conducente
- Equipaggiamento normale
- Certificato di formazione professionale del conducente
- Disposizioni sui veicoli per il trasporto in colli
- Documento di identificazione dei membri dell’equipaggio
- Norme su carico e scarico in luoghi pubblici
- Trasporto passeggeri
- Tenuta a bordo certificato di approvazione
- Costruzione e approvazione di determinati veicoli
- Sicurezza dei trasporti ad alto rischio
- Restrizione nel transito delle gallerie

E’ obbligatorio rispettare:

- Documento di trasporto
- Estintore da 2 kg in polvere per le classi A, B, e C (almeno uno)
- Formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trasporto di merci pericolose
- Sorveglianza dei veicoli
- Disposizioni di illuminazione portatile
- Marcature ed etichette dei colli
- Carico comune
- Movimentazione e trasporto
- Tipologia di trasporto

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Pagine documento: n. 72

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 20.03.2024 Aggiornato paragrafo 6 “Armadi di sicurezza”:
- norma tecnica EN 14470-1 edizione 2023
Aggiornato paragrafo 8 “Piombo”:
- Direttiva (UE) 2024/869 / Nuovi VLEP piombo
Certifico Srl
0.0 25.10.2023 --  Certifico Srl

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