Decreto 29 dicembre 2023 / Istituzione SIND
ID 21393 | 20.02.2024
Decreto 29 dicembre 2023 - Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze.
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Art. 1. Finalità del Sistema informativo nazionale per le dipendenze
1. Il Sistema informativo nazionale per le dipendenze (di seguito denominato SIND), istituito nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (di seguito denominato NSIS), persegue le seguenti finalità:
a) monitoraggio dell’attività dei Servizi per le dipendenze, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell’utenza e sui pattern di trattamento;
b) supporto alle attività gestionali dei Servizi per le dipendenze, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
c) supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
d) monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
e) produzione dei dati da inviare in forma aggregata all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze - successivamente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017 presso il Dipartimento per le politiche antidroga - per la redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
f) produzione dei dati aggregati per la redazione degli altri rapporti epidemiologici derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio europeo, delle Nazioni unite - Annual report questionnaire;
g) supporto alla programmazione delle strategie governative, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 12, in relazione al ruolo di coordinamento generale svolto dal Dipartimento per le politiche antidroga con la messa a disposizione di dati in forma aggregata;
h) redazione della relazione annuale al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi dell’art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125 con la messa a disposizione di dati in forma aggregata;
i) redazione di relazioni e/o report comunque denominati, richiesti dal Parlamento, da Organismi europei ed internazionali con la messa a disposizione di dati in forma aggregata;
j) produzione di analisi statistiche e indicatori statistici sul fenomeno dell’assistenza sanitaria a persone con dipendenze o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze a cura dell’Ufficio di statistica del Ministero della salute.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale, nell’ambito dell’assistenza rivolta alle persone con dipendenze o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze.
2. Ai fini di cui al presente decreto, per «dipendenza» si intende la condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante dall’interazione tra un organismo, una sostanza e/o uno specifico comportamento, caratterizzata da risposte psicofisiche che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza e/o di mettere in atto un determinato comportamento disfunzionale in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e di evitare il malessere conseguente alla sua privazione.
Art. 3. Caratteristiche generali del sistema informativo e tipologia dei flussi
1. Il SIND è il sistema di supporto al conseguimento delle finalità definite nell’art. 1 e offre:
a) servizi per la trasmissione di dati dal livello regionale a quello nazionale;
b) servizi volti a restituire informazioni analitiche sulla qualità dei dati inviati rispetto ai valori di dominio attesi al fine di consentire alla regione l’individuazione di valori errati o anomali e facilitare l’eventuale correzione;
c) strumenti espressamente dedicati all’analisi dei dati resi disponibili a livello nazionale e regionale;
d) la trasmissione dei dati aggregati a organismi europei e internazionali.
2. L’insieme dei dati del SIND è costituito da dati personali non direttamente identificativi, trattati ai sensi e in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e relativi alle attività svolte dai servizi per le dipendenze patologiche, raccolti a livello regionale, nonché da dati aggregati e pubblicati a livello nazionale.
3. Lo sviluppo evolutivo e la gestione operativa del SIND sono effettuati dal Ministero della salute - Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistemi informativi sanitari e statistica - sulla base degli indirizzi strategici e delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento politiche antidroga, in relazione al ruolo di coordinamento generale svolto dal Dipartimento relativamente a tali politiche e che riguarda anche il sistema SIND, ai fini del supporto alla programmazione delle strategie governative, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
4. Le caratteristiche tecniche del SIND sono riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
5. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del NSIS, presso il Ministero della salute, le informazioni riportate nel disciplinare tecnico di cui al comma 4. I flussi informativi rilevano le informazioni relative a strutture e attività.
6. Al SIND si applicano le procedure per l’interconnessione dei sistemi informativi nell’ambito del NSIS, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
Art. 4. Modalità per la messa a disposizione delle informazioni
1. Le informazioni sono messe a disposizione del NSIS attraverso l’utilizzo delle funzionalità previste dal SIND.
2. Il sistema è predisposto per permettere:
a) alle unità organizzative delle regioni e province autonome individuate come competenti da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare la base dati centrale in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria per le dipendenze, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell’art. 1;
b) alle unità organizzative della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistemi informativi sanitari e statistica del Ministero della salute, individuate come competenti dal regolamento di organizzazione, e all’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell’art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasferito dalla legge 23 di- cembre 2014, n. 190 presso il Ministero della salute, di consultare i dati presenti sulla base dati centrale in forma aggregata, per le finalità indicate nell’art. 1;
c) alle unità organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, competenti in materia individuate dal decreto di organizzazione, di consultare i dati relativi alle dipendenze in forma aggregata, presenti sulla base dati centrale nelle forme previste dalla normativa vigente, per le finalità indicate dall’art. 1, comma 1, lettere e) e f).
3. Le modalità di alimentazione del sistema informativo nazionale dipendenze sono specificate nel disciplinare tecnico di cui all’art. 3, comma 4.
4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero della salute (www. salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Eventuali adeguamenti delle modalità delle variabili rilevate nei flussi informativi, delle regole di acquisizione e di controllo, delle modalità e delle tempistiche di trasmissione, così come indicate nel disciplinare tecnico di cui all’art. 3, comma 4, sono rese disponibili con le medesime modalità previste al comma 4, previa approvazione della Cabina di regia del NSIS.
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