Nota VVF Adeguamento antincendio scuole e asili nido
Misure integrative in merito attuazione Decreto Min. Interno 21/03/2018
18 Aprile 2018, Nota n. 5264
Come noto il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido ed a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, il Decreto 21 marzo 2018 ha definito le indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento alla normativa antincendio dei suddetti edifici e locali.
Con la Nota Min. Interno 18/04/2018, n. 5264, Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'interno indica misure integrative in merito all’attuazione del suddetto Decreto 21 marzo 2018 e indica che il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel caso in cui nell'attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio riscontri la presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA o senza il completo adeguamento alle disposizioni normative, dovrebbe attivare le procedure previste dal D.lgs 09/12/1994, n. 758 per le contravvenzioni rilevate.
Qualora inoltre venissero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell'inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre.
a) Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
b) Il datore di lavoro deve provvedere all’attuazione dell’informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
c) Tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;
e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d’illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.
L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività sono esclusivamente quelle individuate nell’allegato I del decreto medesimo.
Si evidenzia infine che i Comandi potranno procedere analogamente anche a seguito di attività di vigilanza ispettiva svolta in luoghi di lavoro esistenti di diversa tipologia, in particolare nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi prima dell’entrata in vigore del DPR 151/2011 per le quali risultino scaduti i termini per la presentazione della SCIA.
Il Capo Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
GIOMI
TL DP AV
Fonte: VVF
Collegati: