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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749

BAT macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 / BAT macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale

ID 20996 | 18.12.2023 / In allegato

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, del 11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili 

(GU L 2023/2749 del 18.12.2023)

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE. Le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

(2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 22 maggio 2023 il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011, ha trasmesso alla Commissione il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. Il parere è pubblico.

(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse costituiscono il nucleo del documento di riferimento sulle BAT.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili riportate in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

_________

CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER I MACELLI E LE INDUSTRIE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E/O DEI COPRODOTTI COMMESTIBILI

Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:

6.4. a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

6.5. lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno;

6.11. trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.

Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano altresì quanto segue:

- la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e/o di coprodotti commestibili (quali il rendering e la fusione di grassi, la trasformazione delle piume, la produzione di farina di pesce e olio di pesce, la trasformazione del sangue e la produzione di gelatine) che rientrano nella descrizione dell’attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettera b), punto i), e/o punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE;

- la combustione di farine di carne e ossa e/o di grasso animale;

- la combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti (derivanti dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT), compresi i gas incondensabili;

- l’incenerimento di carcasse, se direttamente associato alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;

- la conservazione delle pelli, se direttamente associata alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;

- la manipolazione di budelli e frattaglie (visceri);

- il compostaggio e la digestione anaerobica, se direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;

- il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e che il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano quanto segue:

- gli impianti di combustione in situ non contemplati nell’elenco di cui sopra che generano gas caldi che non sono utilizzati per il riscaldamento a contatto diretto, l’essiccazione o altri trattamenti degli oggetti o dei materiali. Tali impianti potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione o nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- la produzione di alimenti dopo la realizzazione dei tagli standard di animali di grandi dimensioni o dei tagli di pollame, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;

- lo smaltimento di rifiuti in discarica, disciplinato dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio. In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE.

Altre conclusioni sulle BAT e documenti di riferimento potenzialmente pertinenti per le attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT includono:

- grandi impianti di combustione;

- industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;

- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell’industria chimica;

- trattamento dei rifiuti;

- incenerimento dei rifiuti;

- industria conciaria;

- monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva relativa alle emissioni industriali;

- effetti economici ed effetti incrociati;

- emissioni prodotte dallo stoccaggio;

- efficienza energetica;

- sistemi di raffreddamento industriali.

Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di igiene, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, biosicurezza ed efficienza energetica (principio «l’efficienza energetica al primo posto»).

[...] Segue in allegato

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