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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914

Norme armonizzate regolamento DPI

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori

GU L 261/60 del 7.10.2022

Entrata in vigore: 07.10.2022

Elenco completo norme armonizzate DPI

______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), sentito il comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), un dispositivo di protezione individuale (DPI) conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II di detto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con mandato M/031 relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione («CEN») e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica («Cenelec») di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti, comprese quelle sui dispositivi individuali di galleggiamento.
(3) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione.
(4) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN e il Cenelec hanno redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 sui giubbotti di salvataggio, EN ISO 12402-5:2020 sugli aiuti al galleggiamento, EN ISO 12402-6:2020 sui giubbotti di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento per applicazioni speciali ed EN ISO 12402-8:2020 sugli accessori dei dispositivi individuali di galleggiamento.
(5) Nel novembre 2020 la Svezia ha sollevato un’obiezione formale contro le norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020, i cui riferimenti non erano ancora stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Le norme EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020 sono destinate ad essere utilizzate congiuntamente alle norme EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 in modo tale che il contenuto, completo o parziale, delle norme EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 costituisca un requisito delle norme EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020. Pertanto, i riferimenti delle norme EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020 non sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in quanto le norme EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 erano oggetto di un’obiezione formale da parte della Svezia.
(7) Nella notifica a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Svezia fa riferimento alla sua precedente obiezione formale, presentata nel settembre 2014, contro le norme EN ISO 12402-2:2006, EN ISO 12402-3:2006 ed EN ISO 12402-4:2006 sui giubbotti di salvataggio, redatte a sostegno della direttiva 89/686/CEE.
(8) La Commissione ha deciso di pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 12402-2:2006, EN ISO 12402-3:2006 ed EN ISO 12402-4:2006 con limitazioni nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1217 della Commissione.
(9) Secondo la Svezia, la carenza segnalata nella sua obiezione formale del 2014 è ancora presente nelle norme EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 ai sensi del regolamento (UE) 2016/425. Nella sua valutazione, l’autorità svedese per l’ambiente di lavoro conclude che tali norme per i giubbotti di salvataggio non forniscono una presunzione di conformità per i giubbotti di salvataggio gonfiabili in relazione all’allegato II, punti 1.1.1, 1.2.1 e 3.4, del regolamento (UE) 2016/425 e che tali norme non forniscono una presunzione di conformità al punto 5 delle osservazioni preliminari di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/425 relative alla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante e alle prescrizioni relative all’uso previsto nei settori di impiego prevedibili.
(10) Il comitato tecnico 162 — gruppo di lavoro 6 del CEN ha risposto ai punti sollevati dalla Svezia, indicando che per alcuni aspetti le proposte svedesi ponevano limiti alla libertà progettuale e che, secondo le conclusioni degli esperti, le norme in questione contengono prescrizioni volte a garantire che siano contemplati e rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e che pertanto l’obiezione non poteva essere considerata giustificata.
(11) Nella sua dichiarazione del dicembre 2020, l’Associazione internazionale dei fabbricanti di dispositivi di salvataggio ha dichiarato che si sarebbe conformata a tutte le raccomandazioni rivedute formulate durante le discussioni con il comitato tecnico ISO per i dispositivi di sicurezza individuale (TC188 SC1) e le autorità svedesi e ha espresso preoccupazione per il potenziale rifiuto delle norme rivedute EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020.
(12) Dopo aver esaminato le norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020, insieme ai rappresentanti degli Stati membri e alle parti interessate in seno al gruppo di esperti sui dispositivi di protezione individuale, la Commissione ha concluso che i punti di tali norme armonizzate volti a contemplare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.1. sui principi di progettazione - Ergonomia, al punto 1.2.1. sull’innocuità dei DPI — Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo, e al punto 3.4. sulla protezione contro i liquidi, di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/425, non affrontano adeguatamente i relativi rischi, in particolare, per i giubbotti di salvataggio gonfiabili, il rischio di annegamento. Di fatto le norme armonizzate pertinenti non contengono prescrizioni specifiche atte a garantire che il dispositivo di gonfiaggio funzioni correttamente in tutte le circostanze d’uso ragionevolmente attendibili e per tutti i comportamenti prevedibili dell’utilizzatore, fornendo una protezione adeguata dal rischio di annegamento. Di conseguenza la Commissione ha riscontrato che alcuni prodotti progettati e fabbricati in conformità a tali norme possono causare incidenti o inconvenienti che coinvolgono utilizzatori professionali e normali consumatori.
(13) La Commissione ritiene tuttavia che gli altri punti delle norme armonizzate EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020, i quali non sono oggetto dell’obiezione formale, rimangono validi nel conferire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/425 che intendono contemplare.
(14) I riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 dovrebbero pertanto essere pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le limitazioni dovrebbero escludere i punti specifici di tali norme volti a contemplare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.1. sui principi di progettazione - Ergonomia, al punto 1.2.1. sull’innocuità dei DPI - Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo, e al punto 3.4. sulla protezione contro i liquidi, di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/425.
(15) Le norme armonizzate EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 ed EN ISO 12402-8:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(16) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 12402-5:2006, EN ISO 12402-6:2006 ed EN ISO 12402-8:2006 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state rivedute.
(17) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(18) Il comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 è stato consultato per quanto riguarda la pubblicazione delle norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è così modificata:

1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
3) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO I

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«39.

EN ISO 12402-5:2020

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 5: Aiuti al galleggiamento (livello 50) - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-5:2020)

40.

EN ISO 12402-6:2020

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 6: Giubbotti di salvataggio e aiuti al galleggiamento per applicazioni speciali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari (ISO 12402-6:2020)

41.

EN ISO 12402-8:2020

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 8: Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12402-8:2020)».

ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«30.

EN ISO 12402-5:2006

Dispositivi di galleggiamento individuali - parte 5: Sostegni alla galleggiabilità (livello 50) - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-5:2006)

7 ottobre 2022

31.

EN ISO 12402-6:2006

Dispositivi individuali per il galleggiamento - parte 6: Giubbotti di salvataggio ed aiuti al galleggiamento per scopi speciali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari (ISO 12402-6:2006)

7 ottobre 2022

32.

EN ISO 12402-8:2006

Dispositivi di galleggiamento individuali - parte 8: Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12402-8:2006)

7 ottobre 2022».

ALLEGATO III

Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«4.

EN ISO 12402-2:2020

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-2:2020)

Avvertenza:

L’applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L’applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L’applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.

5.

EN ISO 12402-3:2020

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-3:2020)

Avvertenza:

L’applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L’applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L’applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.

6.

EN ISO 12402-4:2020

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-4:2020)

Avvertenza:

L’applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L’applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L’applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.».

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