Decreto 20 febbraio 2020
Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015.
Entrata in vigore: 29 Febbraio 2020
(GU n.50 del 28-02-2020)
1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini di cui:
a) all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
d) all'art. 3, comma 4, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4, lettere a) e b).
2. Per le strutture sanitarie di cui e' prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata gia' stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al comma 1 si intendono prorogati sino al termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.
Art. 2 Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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