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Direttiva 2008/68/CE

Direttiva 2008/68/CE (Direttiva quadro merci pericolose) / Consolidato 06.2024

ID 92 - Update 28.06.2024

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose

GU L 260/13 del 30.9.2008
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SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce norme comuni per il trasporto in sicurezza di merci pericolose all’interno dei paesi dell’Unione europea (UE) o tra gli stessi su strada, per ferrovia o per via navigabile. Riguarda inoltre aspetti quali il carico e lo scarico, il trasferimento a e da un altro mezzo di trasporto, nonché le soste nel corso del processo di trasporto. Estende l’applicazione delle norme internazionali al trasporto nazionale di merci pericolose.

PUNTI CHIAVE

Esclusioni

La direttiva non si applica al trasporto di merci pericolose:

- mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;
- mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;
- mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
- effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

Norme nazionali

Per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto (ad esempio, per motivi di tutela ambientale o sicurezza nazionale), i paesi dell’UE possono disciplinare o vietare il trasporto di merci pericolose sul loro territorio. Possono altresì stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel loro territorio per quanto concerne:

- il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna non contemplati dalla presente direttiva;
- se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte;
- norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.

Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato dall’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)*, dall’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)* e dai regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)*. Tali norme internazionali devono essere estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare in tutta l’UE le condizioni di trasporto delle merci pericolose e di garantire il buon funzionamento del mercato comune dei trasporti dell’Unione. Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.
Accordi internazionali

L’ADR, il RID e l’ADN contengono un elenco delle merci pericolose, indicando se il loro trasporto è vietato o meno e fissando le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato. I paesi dell’UE possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A decorrere dal 20 ottobre 2008.

Attuata con:

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

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Attenzione, vedere testo consolidato che tiene conto delle modifiche dal 2008 al 2024

- Allegato Ufficiale EC
- Al link: Download Testo consolidato

Direttiva 2008 68 CE Testo consolidato

Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato 2024

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose.

GU L 260/13 del 30.9.2008

Download Testo consolidato

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