Nuova RTV centrali termiche a combustibile gassoso - Bozza
ID 9115 | 17.09.2019
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
Pubblicato nella GU n. 273 del 21 Novembre 2019 il Decreto 8 Novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019) Entrata in vigore: 21.12.2019
La RTV è stata notificata alla Commissione europea il 04/06/2019 con n. 2019/0263/I - I20, termine dello status quo 05/09/2019, disponibile in allegato il testo notificato. Vari contributi di organizzazioni al vaglio della Commissione dopo il termine dello status quo (05/09/2019).
Il provvedimento notificato aggiorna le precedenti disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui al decreto del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996 modificato con decreto del 16 novembre 1999 e decreto 23 luglio 2001.
Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di sei articoli e due allegati, e precisamente:
- art. 1: Definisce il campo di applicazione;
- art. 2: Definisce gli obiettivi;
- art. 3: Approva le disposizioni tecniche;
- art. 4: Stabilisce l'impiego dei prodotti per uso antincendio;
- art. 5: Stabilisce le disposizioni per gli impianti esistenti;
- art. 6: Riporta le disposizioni finali;
- Allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi;
- Allegato 2: Elenco specifiche tecniche.
Motivazioni in breve
Con il decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
Nel corso degli ultimi anni si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico con la pubblicazione delle relative specifiche tecniche, di prodotto e di installazione, adottate dagli enti di normazione sia a livello comunitario che nazionale.
Si è rilevata quindi la necessità di aggiornare e semplificare le disposizioni di sicurezza antincendi, in particolare per gli aspetti impiantistici ed alle caratteristiche dei relativi ambienti, relative agli impianti con portata termica superiore a 35 kW, di cui al richiamato decreto 12 aprile 1996, anche al fine di superare alcune criticità che attualmente richiedono il ricorso a specifici procedimenti di deroga.
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Art. 1 Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
2. Il presente decreto non si applica a:
a) gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) gli impianti di incenerimento;
c) gli impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) gli impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
3. Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto. All'interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.
4. Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’articolo 5 e nell’allegato 1 di cui all’articolo 3.
Fonte: EC
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