Prevenzione Incendi
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Approvazione modifiche D.M. 03.08.2015 | Eliminazione doppio binario

Decreto modifica 3 agosto 2015

Approvazione modifiche D.M. 03.08.2015 | Eliminazione doppio binario

Update 08 maggio 2019

03/05/2019 Circolare - XIX Sessione n. 378 CNI

Oggetto: pubblicazione del DM 12 aprile 2019: modifiche al Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate.

Come preannunciato con la circolare CNI n.361/XIX Sess./2019 del 13/03/2019 (Attività del CCTS: approvazione modifiche al DM 03/08/2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate), nella G.U del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il DM 12 aprile 2019 sulle "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", che vi alleghiamo in copia.

Si tratta del decreto di modifica al Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) che sancisce, in parte, l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario". Infatti per n. 41 attività soggette (ex non normate) contenute nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale.

La modifica non riguarda le RTV (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche (anche parziali) alle attività esistenti a condizione che le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i lavori da realizzare.
Rispetto al testo del decreto approvato in CCTS, il DM 12 aprile 2019 presenta alcune varianti, tra cui di rilievo:

- l'attività 72 (edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico) non rientra nel campo di applicazione del Codice;
- art. 2 comma 5: il Codice può essere riferimento progettuale per le attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 del DPR 151/2011 o per attività non elencate nell'Allegato 1.

Nella tabella allegata si sintetizzano le modalità di utilizzo del Codice, per le attività rientranti nel suo campo di applicazione.

Il DM 12 aprile 2019 entrerà in vigore il 20 ottobre 2019.

Update 13 marzo 2019

13/03/2019 Circolare - XIX Sessione n. 361 CNI

Attività del CCTS: Approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attivita' non normate

Il decreto di modifica del DM 3 agosto 2015 è stato elaborato come primo passaggio di un processo volto a rendere ii Codice, in futuro, lo strumento di riferimento per la prevenzione incendi.

Con il decreto vengono introdotti due elementi:

L'ampliamento del campo di applicazione

Il campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73) dell'allegato I al DPR 151/2011.

Si sottolineano in particolare:

- l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTVS ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. L'introduzione dell'attività 69 nel campo di applicazione indica l'applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse

- l'introduzione dell'attività 72, legata all'emananda RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;

- l'introduzione dell'attività 73.

L'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi"

Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

a) Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione";

b) Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;

c) Per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare ii codice all'intera attività;

d) Il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I);

e) Per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

Tipologia di attività Progettazione di nuove attività Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti

Attività soggette

Senza RTV

Solo Codice

- Codice

- Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività

Con RTV

Si può scegliere tra:

- Codice

- Regole tradizionali

Attività non soggette

Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regale tradizionali.

...

Fonte: CNI

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