Professionisti antincendio Iscrizione elenchi MI: Quadro normativo / Ed. Aprile 2024
ID 7451 | Rev. 3.0 del 29.04.2024 / Documento completo allegato
Quadro normativo delle disposizioni relative ai Professionisti antincendio di cui all'Art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e il DM 5 agosto 2011.
- Inserito paragrafo “Ruoli e responsabilità dei professionisti antincendio”
- Update: A. Schema Aggiornamento Professionista Iscritto ante DM 05 agosto 2011 (Art. 7 comma c)
Aggiunti:
- Decreto 5 agosto 2011 Consolidato 2018
- Nota DCPREV prot. n. 4071 del 18.03.2021
- Nota DCPREV prot. n. 17073 del 14.12.2020
- Circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16.10.2019
Scade il 26 agosto 2021 il 2° Termine per l’aggiornamento dei Professionisti antincendio con data di Iscrizione negli elenchi del MI ante il 27 Agosto 2011 (DM 5 agosto 2011 (Art. 7 comma c)).
Tutte le norme VVF su Professionisti antincendio, in accordo con il Decreto 5 agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con Note/Circolari VVF e decreti successivi. Documento completo in allegato.
Il ruolo dei professionisti esterni nel campo del rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alle norme di prevenzione incendi è stato da molto tempo riconosciuto come un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza. I professionisti antincendio redigono la documentazione più rilevante da allegare alle istanze e segnalazioni di prevenzione incendi, nello specifico: - le certificazioni allegate all’asseverazione a corredo della SCIA (alla SCIA dovranno essere allegate l'asseverazione, le dichiarazioni e le certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla normativa in materia di sicurezza antincendio). - l’asseverazione allegata all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (l’asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione); - la documentazione allegata alle istanze di deroga; - la documentazione allegata alle domande di valutazione del progetto nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico.
L'iscrizione in appositi elenchi del Ministero dell'interno di professionisti iscritti in albi professionali, nasce con la Legge n. 818/1984 (art. 1), poi abrogata dal D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, e il DM 25 marzo 1985.
Ad oggi le norme di riferimento sono l'Art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e il DM 5 agosto 2011.
Si riporta il testo nativo L'Art. 1 della Legge n. 818/1984, inerente i professionisti iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno abrogato dal D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139:
"Legge n. 818/1984
Art. 1
I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
(comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 11-14 giugno 1990, n. 282)
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto. (Decreto ministeriale 25 marzo 1985 abrogato da DM 5 agosto 2011 / ndr).
Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.
Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2."
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n. 80 del 05.04.2006 SO n. 83)
...
Art. 16. Procedure di prevenzione incendi.
1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2.
I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.
6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Decreto 5 agosto 2011
...
Art. 7
1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.
A. Aggiornamento Professionista Iscritto ante DM 05 Agosto 2011
B. Aggiornamento Professionista Iscritto Post DM 05 Agosto 2011
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
G.U. n.198 del 26 agosto 2011
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 12627 del 28/09/2011
D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ". Primi chiarimenti.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012
Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1486 del 01/02/2013
Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Ulteriori indicazioni.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 11956 del 09/10/2014
Eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011, organizzati congiuntamente da più Ordini/Collegi provinciali.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 15614 del 29/12/2015
Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno - Art. 7 del D.M.5 agosto 2011.
Decreto 7 giugno 2016
Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
GU n. 126 del 24 giugno 2016
Nota prot. 1284 del 2 febbraio 2016
Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011.
Circolare 7888 VVF 22 giugno 2016
Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di Formazione A Distanza (FAD)
Circolare CNI 7 dicembre 2017
OGGETTO: modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 giugno 2016.
CNI 01.12.2017
Estratto nota DCPREV Prot. n. 16177 del 30 novembre 2017
Modifiche al D.M. 5 agosto 2011 introdotte dal D.M. 7 giugno 2016 - Chiarimenti.
Circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16.10.2019
Aggiornamento del programma didattico per i corsi base di prevenzione incendi di cui all'articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i
Nota DCPREV prot. n. 17073 del 14.12.2020
Eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di "Formazione a Distanza".
Nota DCPREV prot. n. 4071 del 18.03.2021
Eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di "Formazione a Distanza".
Altre
DM 16maggio 1986
Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
CIRCOLARE MI 30/09/1989 N. 24 Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi
CIRCOLARE MI 21/10/1992 N. 18 Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi.
Con la Circolare 7888 VVF 22 giugno 2016 sono fornite indicazioni sulla validità della formazione a distanza (FAD) e chiariti i requisiti e le modalità di formazione online.
Allegato I
Modalità di erogazione in streaming per corsi e seminari di aggiornamento, art 7 Decreto 5 agosto 2011
a) Definizioni
Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo , veicolato attraverso supporto multimedia le , che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti , che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.
Soggetto organizzatore: Soggetto a cui è affidato la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e seminari di aggiornamento, individuati all'a rt. 7, comma 4. del D.M. 5/8/2011 (''Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie", e strutture centrali e perifèriche del Dipartimento VV.F.).
b) Corsi di aggiornamento in streaming sincrono
È consentita l'effettuazione di corsi di aggiornamento in modalità streaming sincrona. I discenti frequentano il corso con presenza presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso soggetto organizzatore provvederà presso ciascuna sede alla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento.
Al termine del corso, sarà somministrato a tutti i discenti , contemporaneamente , il test finale, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale . Il test è raccolto dal rappresentante del soggetto organizzatore ed, inviato al docente/docenti preposti alla correzione e valutazione della prova. Tutti gli atti relativi all' evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo .
c) Seminari di aggiornamento io streaming sincrono
È consentita l'effettuazione di seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono. I discenti assistono al seminario presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso Soggetto organizzatore provvederà alla verifica della effettiva presenza dei paitecipanti a tutta la durata dell'evento. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo .
Al termine del seminario viene rilasciato l'attestato di frequenza.
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Raccolte
Iscrizioni Professionisti antincendio - Raccolte norme VVF
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 29.04.2024 | - Inserito paragrafo “Ruoli e responsabilità dei professionisti antincendio” - Update: A. Schema Aggiornamento Professionista Iscritto ante DM 05 agosto 2011 (Art. 7 comma c) |
Certifico Srl |
2.0 | 31.01.2023 | Aggiunti: - Decreto 5 agosto 2011 Consolidato 2018 - Nota DCPREV prot. n. 4071 del 18.03.2021 - Nota DCPREV prot. n. 17073 del 14.12.2020 - Circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16.10. 2019 |
Certifico Srl |
1.0 | 06.07.2021 |
26 agosto 2021 | 2° Termine per l’aggiornamento dei Professionisti antincendio iscritti ante DM 5 agosto 2011 |
Certifico Srl |
0.0 | 28.12.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati
DM 25 marzo 1985
Decreto 5 agosto 2011
DM 25 marzo 1985
Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139
Decreto 7 giugno 2016: Precisazioni aggiornamento formazione professionisti antincedio
Professionisti Antincendio: Aggiornamento
Iscrizione Professionisti Elenchi MI - Raccolta norme
Professionisti Antincendio: i nuovi corsi di formazione