Pubblicato in GU il Decreto 17 gennaio 2018 (NTC 2018)
ID 5669 | 20.02.2018
(GU n.42 del 20-02-2018 - SO n. 8)
Entrata in vigore: 22 marzo 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni
Decreta:
Art. 1. Approvazione
1. È approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Art. 2. Ambito di applicazione e disposizioni transitorie
1. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pubblicato nella GU n. 69 del 22.03.2023 il Decreto MIT 9 marzo 2023 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 gennaio 2018, recante aggiornamento delle "norme tecniche per le costruzioni", in vigore dal 23.03.2023. Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’ « Ambito di applicazione e disposizioni transitorie » All’art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
«Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 -bis:
«1 -bis. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l’applicazione del punto 11.4.2 delle suddette norme tecniche»;
c) dopo il comma 1 -bis di cui alla lettera b) , è aggiunto il seguente comma 1 -ter:
«1 -ter. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l’applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo»
Periodo di coesistenza NTC 2008 / NTC 2018
Schema - Disposizioni transitorie Lavori pubblici (Art. 2 co. 1 Decreto 17 Gennaio 2018)
Schema - Disposizioni transitorie Lavori privati (Art. 2 co. 2 Decreto 17 Gennaio 2018)
....
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018
Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decretolegge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
CAPITOLO 1 - OGGETTO
CAPITOLO 2 – SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
CAPITOLO 3 – AZIONI SULLE COSTRUZIONI
CAPITOLO 4 - COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
CAPITOLO 5 - PONTI
CAPITOLO 6 – PROGETTAZIONE GEOTECNICA
CAPITOLO 7 – PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
CAPITOLO 8 - COSTRUZIONI ESISTENTI
CAPITOLO 9 – COLLAUDO STATICO
CAPITOLO 10 – REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO
CAPITOLO 11 – MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE
CAPITOLO 12 – RIFERIMENTI TECNICI
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